Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania ha respinto il ricorso di una società che aveva impugnato la decisione del Comune di Villaricca (NA) e del commissariato locale, che si erano opposti all’apertura di una sala da gioco.
La licenza era stata inizialmente negata a causa della distanza inferiore ai 250 metri dai cosiddetti “luoghi sensibili”, come stabilito dalla legge regionale della Campania in materia di contrasto alla ludopatia. Secondo quanto riportato da Agipronews, la relazione del Commissariato di Polizia di Giugliano-Villaricca aveva rilevato che il locale si trovava a soli 210 metri da questi luoghi sensibili, una distanza inferiore rispetto al limite minimo previsto.
La legge regionale impone infatti che le sale da gioco non possano essere aperte a meno di 250 metri da scuole, ospedali e altri luoghi ad alto rischio per la salute pubblica. Nel respingere il ricorso, il TAR ha fatto riferimento al fatto che la società ricorrente non ha fornito prove sufficienti per confutare la relazione tecnica presentata dalle autorità competenti.
La società aveva suggerito un percorso alternativo, più lungo di circa 772 metri, ma tale proposta non è stata ritenuta valida dal tribunale. Inoltre, il TAR ha bocciato anche l’argomentazione che il percorso di 210 metri, sebbene più breve, fosse insicuro a causa dell’attraversamento di un parcheggio, dichiarando che “il provvedimento impugnato riporta che il percorso più breve e logicamente percorribile non prevede attraversamenti pedonali”. Il tribunale ha inoltre sottolineato che “nessuna norma proibisce la circolazione dei pedoni nelle aree di questo tipo”, indicando che tale percorso è utilizzato per raggiungere le automobili parcheggiate, senza rappresentare un pericolo significativo.
Articolo pubblicato il giorno 15 Gennaio 2025 - 15:43