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Approvato il nuovo Ddl scuola: rimandati col 6 in condotta

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L’Aula della Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge, di iniziativa governativa, presentato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico, nonche’ di indirizzi scolastici differenziati.

Il provvedimento, che era stato gia’ licenziato dal Senato, si compone di tre articoli. Si interviene, secondo quanto illustrato, in Aula a Montecitorio, in sede di discussione generale, dalla relatrice, Grazia Di Maggio, di Fratelli d’Italia, sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti, stabilendo che nella Scuola primaria-ex Scuola elementare, a decorrere dall’anno scolastico 2024-2025, tale valutazione sia espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti.

La valutazione degli apprendimenti nella Scuola secondaria di primo grado rimane, invece, effettuata in decimi. La definizione delle modalita’ della valutazione, sia per la Scuola primaria che per quella secondaria di primo grado, e’ demandata ad un’ordinanza del ministro dell’Istruzione e del Merito.

Quanto alla valutazione del comportamento degli alunni, si prevede che mentre nella Scuola primaria essa sia espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, nella Scuola secondaria di primo grado essa sia espressa in decimi.

Si specifica che se la valutazione del comportamento degli alunni della Scuola secondaria di primo grado e’ inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegnera’ lo svolgimento di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe deliberera’ la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Si dispone che il punteggio piu’ alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata sullo scrutinio finale possa essere attribuito solo se il voto di comportamento segnato sia pari o superiore a nove decimi.

Ed ancora si stabilisce, nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, che oltre alle tematiche che ne costituiscono l’oggetto specifico, siano altresi’ promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva e solidale.

Viene attribuito ad uno o piu’ regolamenti, adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di provvedere alla revisione della disciplina sulla valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, con il fine di ripristinare la cultura del rispetto, riaffermare l’autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado nel sistema nazionale di istruzione e formazione.

Ma anche di riformare l’istituto dell’allontanamento dalla Scuola per un periodo non superiore a 15 giorni, prevedendo che, se l’allontanamento disposto ha una durata fino a due giorni compresi, lo studente debba essere coinvolto in attivita’ di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il seguente provvedimento disciplinare, e che, se l’allontanamento disposto ha una durata superiore a due giorni, lo studente debba svolgere, eventualmente anche dopo il rientro in classe, attivita’ di cittadinanza solidale.

Si prevede, inoltre, che l’attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto.

Si stabilisce, dunque, che l’attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi, in fase di valutazione periodica, comporti il coinvolgimento in attivita’ di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e si conferisce maggiore peso al voto di comportamento, in particolare modo davanti ad atti violenti o di aggressione.

Spazio anche ad interventi sulle sezioni a metodo didattico differenziato, con l’aggiornamento della disciplina sull’attivazione delle sezioni e delle classi funzionanti con il metodo Montessori, nell’ambito della Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria, e si dispone che l’Opera nazionale Montessori continui a prestare la propria assistenza tecnica alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ove e’ praticato l’insegnamento con il metodo Montessori, secondo quanto fissato in una apposita convenzione da stipulare tra il ministero e l’Opera, e alle scuole paritarie a gestione pubblica e privata, secondo quanto previsto in apposite convenzioni da stipulare tra il gestore e l’Opera.

A cominciare dall’anno scolastico 2025-2026, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione possono richiedere l’istituzione di classi di Scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori, secondo i principi e i criteri metodologici gia’ adottati nella sperimentazione nazionale triennale in corso di svolgimento. Alle classi a metodo Montessori di Scuola secondaria di primo grado sono assegnati docenti in possesso di uno specifico titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori per l’insegnamento nella Scuola secondaria di primo grado, conseguito in esito a un corso da istituire con il decreto ministeriale attuativo.

Il dicastero dell’Istruzione e del Merito potra’ autorizzare lo svolgimento, presso universita’ ed enti di formazione, di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell’infanzia e a metodo Pizzigoni per quanto concerne le scuole primarie.

Via libera, infine, a misure a tutela dell’autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastico, stabilendo che con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della Scuola, a causa o nell’esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, sia sempre ordinato, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da 500 a 10.000 euro come riparazione pecuniaria, in favore dell’istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa.


Articolo pubblicato il giorno 25 Settembre 2024 - 13:38

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