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Processo Galleria Umberto, la polemica dell’avvocato di uno degli imputati

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E’ in corso l’Appello del processo sulla morte del giovane Giordano. “Si discute ancora sulla proprietà di un monumento storico quando, ai sensi dell’art.9 della Costituzione, senza alcun dubbio, la pubblica amministrazione, è l’unico soggetto deputato, alla tutela del patrimonio storico ed artistico della Nazione”. Le parole di uno degli avvocati.

Si avvicina un’altra udienza per il processo del crollo in galleria Umberto a Napoli, che causò la morte del giovane Salvatore Giordano, che riportò gravi ferite dopo essere stato colpito alla testa dal pesante frammento di un fregio staccatosi dall’opera architettonica.

La Galleria Umberto di Napoli è un monumento storico e pertanto di proprietà del Comune, in particolare il fregio dell’arco che sostiene la volta ha una funzione importante per mantenere la cupola che è inconfutabilmente dell’amministrazione partenopea, come evidenziato anche dal procuratore generale nel corso dell’ultima udienza, che si è tenuta il 27 maggio davanti alla Corte d’Appello di Napoli.

Inoltre ci sono leggi e documenti che lo attestano, e che sono stati acquisiti per il processo di appello che è ancora in corso.

“Si discute ancora sulla proprietà di un monumento storico quando, ai sensi dell’art.9 della Costituzione, senza alcun dubbio, la pubblica amministrazione è l’unico soggetto deputato alla tutela del patrimonio storico ed artistico della Nazione”.

Queste sono le parole dell’Avv. Carlo Spina, difensore di uno degli imputati che, come altri tre appellanti, ha rinunciato alla prescrizione in modo da poter difendere fino all’ultimo la propria innocenza dal pregiudizio di una sentenza di primo grado, che lo vede condannato per la mancata tutela di un bene che “per comune sentire” non è di proprietà privata.

Del resto, tale “comune sentire” nel corso del processo ha trovato piena condivisione nella testimonianza dell’accreditato accademico Prof. Nicola Augenti, più volte chiamato a svolgere il ruolo di consulente in importanti processi, come quello del crollo del ponte Morandi di Genova.

Infatti, l’accademico nominato consulente della procura,sentito davanti al giudice di primo grado, ha affermato che, senza alcun’ombra di dubbio, il frontone, da dove si è staccato l’intonaco assassino, è di proprietà pubblica.

Del resto, il regolamento del condominio di piazzetta Matilde Serao n.7, documento acquisito agli atti del processo, nulla dice riguardo ad uno specifico intervento sul frontone assassino.

Un altro elemento portato all’attenzione del giudice dallo stesso difensore dell’imputato che ha rinunciato alla prescrizione, è rappresentato da un atto, a firma del Prof. Nicola Spinosa, con il quale nell’anno 1996, a seguito della caduta di intonaci dall’arco di ingresso della galleria, lato via Santa Brigida, causate da infiltrazioni d’acqua sulla copertura dell’arcone, la soprintendenza dei beni artistici di Napoli invitava l’amministrazione comunale ad
intervenire provvedendo anche al restauro delle parti danneggiate;

di fronte a questo atto di un organo amministrativo, deputato alla tutela del patrimonio artistico, il comune di Napoli riteneva di doversene fare carico affidandone i lavori di restauro a ditta specializzata.

Del resto, lo stesso teste Carughi, sempre in occasione della sua deposizione davanti al giudice di primo grado affermava: che così si era proceduto perché si riteneva che l’arcone fosse di proprietà pubblica, in quanto sottoposto ipso iure a vincolo e la stessa valutazione poteva, a suo avviso, estendersi anche agli altri ingressi della Galleria.

La situazione è talmente chiara che mi sembra scandalosa la sentenza di primo grado, in una vicenda che ha causato la morte di un giovane ragazzo, 10 anni fa – ha continuato l’avvocato, che ha poi spiegato -, prima di tutto perché c’è una legge dello stato, la legge di Napoli, del 1885, che vieta la vendita a privati (e quindi alle banche) delle facciate che sono sulle strade sulle fasce orizzontali del monumento storico, sui quali si può intervenire solo attraverso un fondo pubblico che prevede un 50% a carico del Comune e un 50% a carico dello Stato.

C’è chi ha parlato di un atto di compravendita dell’appartamento al quarto piano del 1917 – ha continuato Spina – che in realtà conferma solo quanto abbiamo detto, cioè che le banche non potevano vendere il terrazzo (sotto il quale vi è il frontone al di sopra dell’arco d’ingresso della galleria).

Nello specifico in questo atto di vendita del 1917 si fa riferimento alla vendita dell’appartamento annesso al terrazzo (quello che è sul frontone incriminato) e si specificano anche i confini del bene venduto, come previsto dal codice civile Pisanelli, precedente a quello attuale, che impone che si trasferiscano le cose che sono esplicitamente scritte.

Proprio in questo documento i beni da trasferire al proprietario D.R sono elencati e difatti non vi è la torre incriminata proprio perché non poteva esserci, poiché di proprietà comunale e dunque non vendibile: la non vendibilità, per intenderci, deriva proprio dalla natura giuridica del terrazzo, diversa da quella dell’appartamento”.

Il procuratore generale nella sua ultima requisitoria in aula, ha parlato “di una lacunosa manutenzione decennale”, che pero è stata segnalata più volte dai condomìni adiacenti all’arco in questione che comunicarono al Comune diverse volte (nel 2009 e poi nel maggio 2014) la necessità di intervenire per mettere in sicurezza la parte, sulla quale però, da semplici cittadini, non poterono mettere mano in quanto parte monumentale della galleria.

Seppur i rilievi siano stati evidenziati in aula, la sostituto procuratore generale, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado alla Corte di Appello. Confondendo anch’essa che quello che chiamiamo Galleria è divisa in una parte privata (fabbricati condominiali e relative facciate) e una parte pubblica (strade coperte dalle volte a vetro e relative pertinenze che comprendono i fregi.

Un’ultima considerazione, che secondo lo stesso difensore potrebbe fare anche un comune cittadino alla lettura delle motivazione della sentenza che attribuiscono al frontone una funzione di decoro delle facciate dei confinanti condomini, attribuendone, perciò, anche l’obbligo della sua manutenzione, che se venisse applicato lo stesso metro di giudizio alla fontana di Trevi che forma un tutt’uno con la facciata di palazzo Poli, in mancanza di idonea documentazione, l’obbligo manutentivo andrebbe a ricadere, per quel principio di Trevi “presunzione” richiamato nella sentenza del Tribunale di Napoli, esclusivamente sui proprietari del palazzo del duca Poli, che potrebbero, come fece Totò, nel noto film “Totò Truffa 62“, venderlo a terzi.


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