Il recente decreto legislativo ha introdotto una serie di modifiche significative riguardanti vari ambiti, dalla gestione del lavoro sportivo alla giustizia antidoping, e dalle risorse per i diritti audiovisivi del calcio alla formazione scolastica. L’articolo 3 del decreto modifica la disciplina relativa alle prestazioni di lavoro sportivo da parte dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, allineandola alle nuove esigenze del settore.
L’articolo 4 stabilisce che Nado Italia, l’organizzazione nazionale antidoping, assuma personalità giuridica di diritto privato come agenzia tecnica indipendente. Tra i suoi compiti, spicca l’esercizio della giustizia antidoping, un passo fondamentale per garantire l’integrità delle competizioni sportive.
L’articolo 5 interviene sulla normativa che regola l’accesso alle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio. Viene inoltre conferito all’amministratore delegato di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa il ruolo di commissario straordinario per la realizzazione di specifiche opere complementari in ambito sportivo.
Il decreto potenzia i percorsi di specializzazione, introducendo una nuova offerta formativa straordinaria e transitoria erogata dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire). Sono previsti percorsi di formazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità e misure per garantire la continuità dei docenti a tempo determinato. Inoltre, vengono introdotti interventi per favorire l’integrazione scolastica degli alunni stranieri.
Un’importante novità riguarda la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2024/2025. L’articolo 13 modifica la disciplina relativa alla valutazione dei dirigenti scolastici a partire dallo stesso anno scolastico. L’articolo 14 introduce nuove disposizioni sulla durata del servizio all’estero del personale scolastico. Chi ha prestato servizio all’estero per non oltre cinque anni scolastici potrà optare per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi, oppure due periodi di sei anni ciascuno intervallati da almeno sei anni di servizio in Italia.
Il termine di conclusione del regime transitorio che permette alle università e altre istituzioni di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, secondo la normativa previgente alla riforma del 2022, è stato posticipato. L’articolo 16 modifica la composizione della struttura di supporto del commissario straordinario per la realizzazione di alloggi universitari, con l’obiettivo di assicurare il conseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
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