Per la prima volta si consente ad un soggetto condannato per spaccio di sostanze stupefacenti – ex art. 73 DPR 309/90 – di lavorare in una scuola pubblica in qualità di collaboratore scolastico.
A statuirlo è il Tribunale Ordinario di Milano in funzione di Giudice del Lavoro che ha accolto il ricorso proposto con l’ausilio degli avvocati Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio – Giustiziascuola.
IN SINTESI I FATTI
Nonostante la pregressa sentenza irrevocabile di condanna per cessione di sostanze stupefacenti, il collaboratore scolastico presentava ugualmente domanda di inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza Fascia del personale ATA per la provincia di Milano valevoli per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Nella domanda il collaboratore scolastico dichiarava testualmente di aver riportato nel corso della sua vita le seguenti condanne penali: “SPACCIO (EX ART. 73 DPR 309/90), VIOLENZA PRIVATA, TENTATIVO DI ESTORSIONE E CONDANNE MINORI”.
Il Dirigente dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE letto il DM 50/21 art. 3, co. 2, lett. e) in base al quale “Non possono partecipare alla procedura di inserimento: e) coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell’articolo 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313”;
Letto l’art.6, co.11 e ss DM 50/21 in base al quale “L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate….. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l’esclusione di cui all’articolo 7, … Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione …. all’aspirante e alle scuole da quest’ultimo individuate in fase di presentazione dell’istanza…..”
Letto l’art.7, co. 4, DM 50/21 “Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione”. E visto il D.lgs. 235/2012 (c.d. Legge Severino) disponeva “con decorrenza immediata il DEPENNAMENTO del collaboratore scolastico dalla graduatoria di terza fascia 2021-24”, con la precisazione che “il servizio svolto sarebbe stato considerato come prestato di fatto e non di diritto, valido ai soli fini economici, con la conseguenza che lo stesso non avrebbe potuto essere menzionato negli attestati di servizio e non attribuirà ad alcun punteggio”.
Accoglimento Ricorso
Avverso tale decreto di depennamento il collaboratore scolastico proponeva, per il tramite dei suoi legali (Avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio), ricorso al Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro censurando l’illegittimità della decisione assunta dal Preside dell’istituzione scolastica che mal interpretava il bando indetto con Decreto Ministeriale 50 del 2021.
Con una sentenza importantissima il Tribunale di Milano ha sancito l’illegittimità del provvedimento di depennamento con consequenziale diritto del collaboratore scolastico di essere reinserito nelle graduatorie di circolo e d’istituto di III fascia del personale ATA.
Conseguenze di tale pronuncia
Sulla scorta di tale pronuncia, tantissimi soggetti che sono stati ingiustamente licenziati e depennati dalle graduatorie di circolo e d’istituto di III fascia del personale ATA potranno impugnare i decreti e continuare, in tal modo, il percorso rieducativo iniziato attraverso il lavoro alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Per ulteriori informazioni si rimanda al seguente link: https://giustiziascuola.com/illegittimo-depennamento-graduatorie-personale-ata/
Articolo pubblicato il giorno 14 Febbraio 2024 - 16:44