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Il senato approva il Decreto Caivano

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– L’aula del Senato ha dato l’ok alla fiducia posta dal governo sul decreto Caivano. I si’ sono stati 90, i no 45; nessun astenuto. Il provvedimento ora passera’ all’esame della Camera dove sarà all’esame dell’aula a partire dal 6 novembre.

il disegno di legge di conversione del decreto 123/2023 sul contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

Il testo del decreto recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta’ educativa e alla criminalita’ minorile, nonche’ per la sicurezza dei minori in ambito digitale”, il cosiddetto decreto Caivano, appena licenziato in prima lettura dal Senato, con la fiducia posta dal governo, si compone di 16 articoli.

Ecco cosa prevedono i 16 articoli del Decreto

Tra le misure principali, un emendamento del governo in materia di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, con sanzioni piu’ rilevanti a carico dei genitori che non curano l’obbligo scolastico dei figli. Emendamento bipartisan e’ quello che contiene disposizioni per la verifica della maggiore eta’ per l’accesso ai siti pornografici. Approvati poi ulteriori emendamenti per il rafforzamento della cybersicurezza, nonche’ la misura che introduce l’istituzione dell’osservatorio sulle periferie e ulteriori disposizioni per il rafforzamento della capacita’ amministrativa del comune di Caivano.

Sul fronte securitario con l’articolo 4 si inaspriscono le pene per i reati di porto abusivo di armi e strumenti atti a offendere, per i quali non e’ ammessa licenza e con l’articolo 6 si modifica la disciplina del processo penale minorile in materia di misure cautelari e precautelari.

Con l’articolo 8 viene introdotto il percorso di rieducazione del minore. La nuova disposizione prevede che nel caso di reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni o con la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, il pubblico ministero possa disporre e notificare al minore istanza di definizione anticipata del procedimento.

L’articolo 9, poi, modifica il decreto legislativo n. 121 del 2018, disciplinando l’esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni e stabilendo che il detenuto ultraventenne internato in un istituto penale minorile per reati commessi da minorenne possa essere trasferito in un istituto carcerario per adulti, qualora si renda responsabile di comportamenti che provocano turbamento dell’ordine e della sicurezza nell’istituto minorile ovvero usi violenze o minacce o ancora generi uno stato di soggezione negli altri detenuti. La norma si applica anche al detenuto maggiore diciotto anni che adotti analoghi comportamenti.

E ancora con il decreto Caivano viene introdotta la possibilita’ di trasferire in un istituto carcerario per adulti il detenuto che abbia compiuto i ventun anni di eta’ e stia scontando in un istituto per minorenni una pena per reati commessi prima del compimento della maggior eta’, la cui condotta sia incompatibile con esigenze di ordine e sicurezza all’interno dell’Istituto minorile.

L’articolo 12 si occupa di rafforzare il rispetto dell’obbligo scolastico, prevedendo l’inserimento nel Codice penale dell’articolo 570-ter, concernente il delitto di inosservanza dell’obbligo d’istruzione dei minori. Quanto all’utilizzo di droghe, l’emendamento 4.12 modifica l’articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e cura di riabilitazione dai relativi stati di tossicodipendenza, che ha disposto che chiunque commetta fatti considerati di lieve entita’ e’ punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 ad euro 10.329, quando la condotta assuma carattere di non occasionalita’.

Mentre l’emendamento 4.101 introduce il nuovo “reato di stesa”, che nella fattispecie si concretizza nel comportamento di chiunque, al fine di incutere pubblico timore, suscitare tumulto o pubblico disordine o attentare alla pubblica sicurezza, faccia esplodere colpi di arma da fuoco o bombe o altri ordigni o materie esplodenti. Tale reato e’ punito, se il fatto non costituisce piu’ grave reato, con la reclusione da tre a otto anni. La fattispecie era gia’ reato, ma in questo caso viene normata e disciplinata con una norma specifica e viene innalzata la pena.

Nell’ambito dei servizi minorili si prevede che in ogni stato e grado del procedimento l’autorita’ giudiziaria si avvalga, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociale e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale.

E ancora il provvedimento dispone che quando le esigenze cautelari risultino aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, possa disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall’articolo 23 (articolo modificato dal decreto-legge), che amplia il catalogo dei reati per i quali e’ applicabile la custodia cautelare di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 448 del 1998 (quello che disciplina il processo penale minorile). Si stabilisce poi che sono escluse dall’applicazione della messa in prova una serie di fattispecie delittuose di particolare gravita’, come l’omicidio aggravato, la violenza sessuale e di gruppo, circoscritte alle aggravanti specifiche, la rapina aggravata da alcune circostanze specifiche.

Sul percorso di rieducazione del minore il decreto Caivano prevede che durante le indagini preliminari il pm, se procede per reati con pena fino a cinque anni o pena pecuniaria congiunta e se i fatti non rivestono particolare gravita’, puo’ notificare al minore, al genitore o a chi per esso una proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e di educazione civica e sociale.

Questo percorso prevede i lavori socialmente utili, la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attivita’ a beneficio della comunita’ di appartenenza per un periodo variante dai due agli otto mesi. Decorso il periodo di sospensione del processo, tenuto conto del comportamento del ragazzo, il giudice dichiara estinto il reato; altrimenti, restituisce gli atti al pubblico ministero.


Articolo pubblicato il giorno 27 Ottobre 2023 - 14:14

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