Una studentessa del liceo Da Vinci di Trento potrà partecipare all’esame di Stato malgrado non sia stata ammessa dagli insegnanti a causa di cinque insufficienze in altrettante materie.
Lo ha deciso il Tar, che ha ammesso la giovane ricorrente con riserva, con decreto del 29 giugno scorso firmato dal presidente Fulvio Rocco. La studentessa si è affidata agli avvocati di Avellino Filomena Alaia e Gian Paolo Sardos Albertini per chiedere di annullare la decisione presa dal consiglio di classe ed il Tar ha accolto, per ora, la richiesta.
Nel decreto – come spiega il quotidiano ‘T’, che ha raccontato la vicenda – si rileva infatti che la giovane potrà partecipare all’esame di maturità “esclusivamente in considerazione del pregiudizio dedotto dalla ricorrente”, cioè solo in considerazione del fatto che la giovane perderebbe la possibilità di andare all’università.
La studentessa sostiene infatti di essere già stata ammessa ad un corso universitario di Economia aziendale ed entro il 7 luglio dovrà quindi depositare una certificazione dell’Università di Trento che lo dimostri.
Quindi potrà sostenere la prova suppletiva della maturità in luglio – un fatto raro, che ha stupito anche i docenti – e poi il collegio del Tar, che si riunirà il 27 luglio, deciderà sulla richiesta di sospensiva della mancata ammissione. Nel frattempo i commissari d’esame dovranno valutare la preparazione di una ragazza che ha 5 insufficienze in materie chiave per un liceo scientifico, come matematica, fisica, scienze naturali, diritto e italiano.
Ma, sostengono i legali nel ricorso, la scuola non avrebbe organizzato i corsi di recupero necessari, anche se previsti dalla normativa, per consentire alla giovane di colmare le insufficienze.
Il Tar spiega però che le eventuali disfunzioni organizzative verificatesi durante l’anno non sono sufficienti a giustificare o modificare l’esito negativo delle prove sostenute dallo studente durante l’anno, visto che il giudizio di non ammissione si fonda solo sulla constatazione dell’insufficiente preparazione dello studente e dell’incompleta maturazione personale.
Il giudice osserva anche che la studentessa ha mantenuto, in base alla documentazione prodotta, un rendimento discontinuo nel corso dell’anno, riportando voti costantemente negativi in materie importanti.
Nel decreto monocratico, il Tar sottolinea inoltre che non va “sottaciuto che lo stesso giudizio di non ammissione riferisce anche di numerose assenze e ritardi da parte della studentessa, in ordine ai quali nulla viene obiettato nel ricorso presentemente in esame”.
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