“Nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva aventi ad oggetto l’impugnazione di sanzioni comportanti penalizzazioni che hanno l’effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre, quale definitasi sulla base dei risultati dei singoli incontri, le penalità sono applicabili solo una volta passata in giudicato, presso i medesimi organi, la sentenza che definisce il giudizio”. E’ quanto prevede la bozza, del decreto legge dl Pa bis in discussione, atteso domani in Consiglio dei ministri, all’art. 23 su disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi.
“Ai fini di quanto previsto dal periodo precedente, affinché il giudicato possa formarsi in ogni caso prima della scadenza del termine per l’iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Federazioni e Coni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti ai tempi di svolgimento dei processi di competenza dei rispettivi organi di giustizia sportiva”.
“In difetto di adozione dei già menzionati regolamenti entro il termine previsto, provvede l’Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto, che spiega effetto sino al sopravvenire delle disposizioni dei regolamenti del Coni o federali previsti ai periodi precedenti. 2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento delle imposte e contributi riferiti ai rapporti di lavoro”, prosegue la bozza.
Articolo pubblicato il giorno 14 Giugno 2023 - 18:17