La Corte Federale d’Appello della Figc dovrà riconsiderare la posizione di alcuni dirigenti e di conseguenza l’entità della sanzione da comminare alla Juve. È questo il punto che lo scorso 20 aprile ha portato il Collegio di Garanzia a rinviare alla Corte federale d’appello la valutazione sul caso plusvalenze.
Osservato che “è nelle prerogative dell’organo giudicante non solo dare l’esatta qualificazione giuridica dei fatti contestati, ma anche (in concreto) irrogare una sanzione adeguata, fra quelle previste, per l’illecito accertato” e che la Juventus, in quanto società, “risponde comunque, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Giustizia della Figc, per le azioni commesse dai suoi rappresentanti e dirigenti nei confronti dei quali era stata contestata anche la violazione dell’art. 4 del CGS della FIGC”.
Il Collegio ritiene che “la sentenza impugnata, resa a carico degli amministratori privi di deleghe operative, è carente nella propria parte motiva laddove la Corte Federale – con motivazione da ritenere apparente – ha fatto riferimento ad una generica, ma indimostrata, ‘consapevolezza diffusa’, ovvero ad una asserita condivisione, da parte di detti amministratori, dei concreti dettagli e delle finalità delle operazioni sportive scrutinate, omettendo di fornire adeguato supporto motivazionale di tali affermate ed indimostrate circostanze”.
Caso plusvalenze, la nota del Collegio di Garanzia
“Considerato, infatti, che la misura della sanzione della penalizzazione inflitta alla Juventus risulta determinata in relazione alle accertate violazioni dei suoi rappresentanti e dei suoi dirigenti, nonché dei suoi amministratori senza delega, il venir meno, per l’accertato vizio motivazionale, della sanzione per questi ultimi si riflette, allo stato, anche sulla sanzione complessiva irrogata alla società e rende, quindi, necessaria una nuova valutazione della Corte Federale d’Appello sulle eventuali responsabilità dei singoli amministratori senza delega e poi anche della stessa società Juventus”, si legge nelle motivazioni.
“Il necessario rapporto di proporzione fra lo specifico comportamento tenuto e la sanzione irrogata è ormai acquisito pacificamente nell’elaborazione della giurisprudenza anche costituzionale, costituendo logica espressione dei criteri di uguaglianza e ragionevolezza della sanzione e imponendo al giudice di procedere a una valutazione dosimetrica ispirata ai due predetti criteri”.
Articolo pubblicato il giorno 8 Maggio 2023 - 20:30