Una settimana di tempo è stata concessa dal Tar del Lazio alla Covisoc per “ostendere” – ovvero consegnare – la copia della nota della Procura federale contenente i “chiarimenti interpretativi” sulla vicenda delle plusvalenze che ha riguardato la Juventus.
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La decisione è contenuta in due sentenze dei giudici amministrativi depositate omissate nei loro termini specifici ieri sera. La vicenda in questione fa seguito al deferimento pronunciato dalla procura federale della Figc per presunti illeciti di cui agli artt. 31, co. 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva.
Si tratta degli articoli riferiti alle “violazioni in materia gestionale ed economica” delle società. Il procedimento disciplinare in questione conseguiva proprio a una nota con la quale la Co.Vi.So.C. ha proceduto ad una segnalazione in ordine alla valutazione degli effetti della cessione dei calciatori sui bilanci di alcune società professionistiche ai fini dell’iscrizione ai rispettivi campionati.
Ecco che allora è stato proposta un’istanza di accesso difensivo e di accesso civico generalizzato ai fini del rilascio di copia della nota della Procura Federale, riscontrata dalla Covisoc nel senso che la richiesta non poteva essere evasa in quanto da indirizzarsi alla Procura Federale.
Adesso il Tar, dopo una lunga sentenza tecnica sul trema dibattuto, ha ritenuto che, a fronte dell’istanza di accesso proposta, la Covisoc “ha sostanzialmente provveduto dismettendo la propria competenza all’ostensione, motivando sulla base della circostanza che l’atto di cui si è chiesto l’accesso è stato formato dalla Procura Federale”.
Ad avviso del collegio, però, è un dato decisivo “la mancanza di una puntuale disciplina di tutela dell’accesso nell’ordinamento sportivo è un dato decisivo”; e “in assenza di una puntuale disciplina dell’accesso difensivo in materia di ordinamento sportivo, il ricorso in esame “è senz’altro ammissibile”” essendo evidente l’interesse dei ricorrenti.
Da tutto ciò consegue che “la declinatoria di competenza della Co.Vi.So.C. all’ostensione dell’atto richiesto, la quale costituisce la sostanza del diniego qui impugnato, è illegittima”.
Ricorsi accolti, quindi con i giudici che hanno deciso che “va ordinato alla Co.Vi.So.C. di ostendere al ricorrente copia della nota della Procura Federale, entro sette giorni dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente”.
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