La Suprema Corte di Cassazione – I sezione penale, nonostante le contrarie conclusioni del Procuratore Generale, in accoglimento delle ragioni giuridiche indicate dagli avvocati Dario Vannetiello e Luigi Senese, ha annullato la sentenza di condanna emessa dai Giudici partenopei in data 8 settembre 2021 relativa ad una triste vicenda maturata nell’ambito della guerra di camorra.
Purtroppo a finire sotto il fuoco dei proiettili fu un innocente, Landieri Antonio, oltre ad essere stati gravemente ferite altre 5 persone Mangiacapra Antonio, Engheben Salvatore, Mangiacapra Mauro, Trombetta Vincenzo e De Rosa Giovanni.
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Antonio Landieri era nato nel quartiere napoletano di Scampia. A causa di complicazioni dovute al parto, era stato colpito da una paralisi che gli procurerà numerose difficoltà motorie.
Il 6 novembre del 2004 muore, vittima innocente della camorra, con due proiettili alla schiena, in un agguato nel rione “Sette Palazzi” durante la prima faida di Scampia.
Fu scambiato, insieme ai suoi cinque amici, per un gruppo di spacciatori del rione.
I suoi compagni furono tutti feriti alle gambe, mentre Antonio Landieri, a causa della sua difficoltà motoria fu l’unico a non poter scappare e per tale ragione fu raggiunto dai sicari.
Ad illustrare le ragioni della spedizione armata terminata in tragedia furono numerosi collaboratori di giustizia, tra cui l’esecutore materiale Notturno Gennaro.
L’omicidio di un innocente
e i 5 tentati omicidi furono ritenuti dai Giudici di merito delitti di estrema gravità e non consentirono a Davide Francescone, componente del commando, di evitare l’ergastolo, nonostante la confessione resa da costui nel giudizio di secondo grado.Solo grazie ad un cavillo afferente all’aggravante della recidiva, illustrato in aula dall’avvocato Dario Vannetiello e diffusamente sviluppato con atto scritto, la Suprema Corte ha annullato la sentenza di condanna limitatamente alla aggravante della recidiva, ordinando un nuovo giudizio da svolgersi presso altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli, la quale dovrà rideterminare il trattamento sanzionatorio, con conseguente esclusione dell’ergastolo inflitto sia in primo che in secondo grado.
Mentre sono stati dichiarati inammissibili tutti gli altri ricorsi, con l’effetto che è divenuta irrevocabile la condanna all’ergastolo nei confronti di Caiazza Ciro e Esposito Giovanni, mentre risultano definitamente inflitti anni 15 e mesi 4 al cdg Riccio Pasquale (anni 15 e mesi 4).
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