Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai i nuclei familiari con figli con disabilità, infatti, il decreto-legge n. 73/2022 ha aumentato, limitatamente all’anno 2022 (periodo dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023), gli importi spettanti a titolo di assegno unico e universale per i figli disabili senza limiti di età.
Tale importo, sempre limitatamente all’annualità 2022, è maggiorato, per ciascun figlio con disabilità fino al compimento di 21 anni di età, di un importo, determinato in base alla condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, pari nel massimo a 105 euro mensili.
Sempre per l’annualità 2022, l’importo della maggiorazione transitoria dovuto ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità e con un ISEE non superiore a 25.000 euro (a condizione dell’effettiva percezione nel 2021 di assegni al nucleo familiare), viene incrementato di 120 euro mensili.
A titolo esemplificativo si riporta la tabella di confronto tra gli importi ante e post decreto–legge n. 73/2022:
TIPO DI PRESTAZIONE
IMPORTO EROGATO EX D.VO 230/2021
NUOVO IMPORTO EX DL 73/2022
(SOLO PER L’ANNUALITÀ 2022)
Assegno e maggiorazione figli disabili fino a 18 anni, ISEE ≤15.000 euro
175 euro + (min 85 euro; max 105 euro*)
*in funzione del grado di disabilità media, grave, non autosufficiente
INVARIATO
Assegno e maggiorazione figli disabili 18-20 anni, ISEE ≤15.000 euro
85,00 euro + 80,00 euro
175 euro +(min 85 euro; max 105 euro *)
*in funzione del grado di disabilità media, grave, non autosufficiente
Assegno figli di età pari o superiore a 21 anni, ≤15.000 euro
85,00 euro
175,00 euro
Per le domande di AUU presentate entro il 30 giugno, l’adeguamento degli importi sarà conguagliato retroattivamente a partire dall’assegno di marzo 2022 e riconosciuto per il periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023. Per le domande presentate dal 1° luglio 2022, il pagamento dell’assegno è già adeguato ai nuovi importi.
A decorrere dal 1° marzo 2023 torneranno ad applicarsi, per i figli maggiorenni affetti da disabilità, gli importi, suddivisi per fascia di età, previsti dai commi 5 e 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021.
Infine, come previsto dal citato decreto-legge n. 73/2022, sono inclusi tra i beneficiari dell’assegno unico e universale i nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne, a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Per maggiori approfondimenti si rinvia al messaggio n. 3518 del 27-09-2022. Per i gradi di disabilità e le modalità di determinazione della maggiorazione transitoria è possibile consultare la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022.
Articolo pubblicato il giorno 3 Ottobre 2022 - 15:22