Dieci giorni di congedo obbligatorio per i padri e tre mesi in più di congedo parentale indennizzato al 30%: sono alcune delle novità previste dal decreto 105/2022 che entreranno in vigore dal 13 agosto con l’obiettivo di conciliare sempre meglio l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori ma anche di «conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare».
Da sabato, secondo quanto spiega l’Inps, si potrà fare domanda al proprio datore di lavoro o al proprio committente regolarizzando successivamente la domanda telematica all’Inps una volta che sarà aggiornata la procedura.
Per il padre il congedo obbligatorio (retribuito al 100%) potrà essere chiesto anche nei due mesi precedenti il parto oltre che nei cinque mesi successivi. Può essere spezzato in giorni (ma non in ore) e in caso di parto plurimo diventa di 20 giorni lavorativi. Spetta anche al padre adottivo o affidatario.
Come per le donne può essere chiesto anche in caso di morte perinatale del figlio. La nuova normativa prevede per le lavoratrici autonome il riconoscimento di un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl.
Cambiano anche le norme sul congedo parentale facoltativo. I mesi complessivi che possono essere richiesti restano gli stessi (sei mesi per la madre e sei per il padre elevabili a sette nel caso ne prenda almeno tre con un massimo per la coppia di 11 mesi) ma aumenta da sei a nove il numero di quelli indennizzabili al 30%.
Fino al dodicesimo anno di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) i dipendenti avranno diritto a un’indennità pari al 30% della retribuzione per tre mesi, non trasferibili all’altro genitore. I genitori hanno poi anche diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo di tre mesi indennizzabile al 30%. Quindi nel complesso il periodo indennizzabile per ogni figlio arriva a nove mesi dai sei precedenti.
Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi indennizzabili al 30% della retribuzione. I dipendenti che hanno un reddito individuale inferiore a 2,5 volte il minimo della pensione (524 euro per il 2022), quindi a 1.310 euro, potranno chiedere l’indennizzo al 30% per tutti i mesi di congedo chiesti (non solo i 9 complessivi) fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo).
I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata potranno fruire del congedo parentale entro i 12 anni e non più entro il terzo Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto ad ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi. È previsto, infine, il congedo parentale per i lavoratori autonomi che avranno diritto a 3 mesi di congedo parentale, da fruire entro l’anno di vita del figlio.
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