Casoria, danno erariale per 400mila euro e transazione nulle: atti a Procura e Corte dei Conti per il consorzio cimiteriale.
Danno erariale per 400mila euro e transazione nulle, inviati gli atti a Procura e Corte dei Conti. Una vera e propria bufera si abbatte sul consorzio cimiteriale tra i comuni di Arzano, Casoria e Casavatore fatto oggetto anche di una singolare vicenda di cessione di una sua proprietà a titolo oneroso come la famosa Fontana di Trevi nel film di Totò.
Il nuovo consiglio consortile, alla luce degli atti emersi durante approfonditi accertamenti, avrebbe “scoperto” un ammanco dalle casse dell’ente di circa 400mila euro di crediti vantati da parte delle congreghe curiali, in alcuni casi gestite da privati.
I consiglieri, unitamente al direttore, hanno messo nero su bianco quanto emerso dandone conoscenza , attraverso l’albo pretorio dello stesso consorzio a seguito della seduta dello scorso 30 giugno. Secondo i consiglieri, vi sarebbero addirittura atti nulli, viziati e in alcuni casi con lo stesso numero di protocollo tanto da far emergere ipotesi di falso in atto pubblico.
“Sotto il profilo della legittimazione alla sottoscrizione delle intese summenzionate – scrivono i consiglieri durante l’assemblea – , si evidenzia la totale carenza di potere dell’allora direttore a vergare queste ultime. Invero, difetta il preventivo atto di indirizzo del Consiglio Consortile, il parere del revisore dei conti, il placet dell’Assemblea e la definitiva sottoscrizione del legale rappresentante del Consorzio. Che, come da espressa previsione statutaria, non è il Direttore p.t., ma il Presidente.
Quanto alla legittimazione a contrarre delle Confraternite, e con riferimento alla transazione priva di data, parimenti è da reputarsi non legittimato alla sottoscrizione del direttore Omissis, non rivestendo questi il ruolo di legale rappresentante, e non essendo idonea a tal uopo l’ipotetica delega alla sottoscrizione, da conferirsi peraltro mediante atto pubblico, non rinvenuta in atti in qualsivoglia forma. Peraltro, da indagini svolte è emerso che il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 24 del 27.03.2015 ha dichiarato il fallimento della società uscente.
Con la conseguenza che la Omissis s.r.l. si è illegittimamente accollato – per motivi del tutto ignoti – il debito di una società fallita, ponendo in essere un atto che presta il fianco, tra le altre cose, a revocatoria fallimentare”.
“Come se non bastasse – evidenziano gli amministratori – , con gli atti transattivi in parola lo stipulante Direttore consortile non libera – per quanto è dato comprendere dal maldestro tenore degli atti – il debitore originario fallito, ma le Congreghe, secondo uno schema del tutto avulso dal paradigma legale: invero per effetto dell’intervenuto accollo il Consorzio avrebbe dovuto liberare il precedente debitore (quello fallito), e non le Congreghe, da ritenersi totalmente estranee al negozio di accollo che interviene, come da codice, tra il debitore originario e un terzo accollante (Omissis s.r.l.), con la possibilità per il creditore (il Consorzio) di aderire a siffatta convenzione. Neppure si comprende perché essa Omissis s.r.l. si fosse assunta l’impegno a corrispondere al Consorzio la somma annua di 20mila, né è chiaro perché il Consorzio medesimo ha accettato tale importo sebbene, alla stregua delle vigenti tariffe, avesse diritto ad ottenere dalle prefate Congreghe e per la medesima causale la maggior somma di 60milaper ogni anno”.
“Ma il paradosso più eclatante – proseguono i redigendo consiglieri e Presidente – concerne l’intesa raggiunta dagli improbabili sottoscrittori dell’atto transattivo privo di data in ordine “al debito accumulato dal 2000 al 2012”, pari a ben 370mila euro, dalle Arciconfraternite. Che, in luogo del pagamento di detta somma, propongono ed ottengono di estinguere il debito con una sorta di datio in solutum: l’alienazione al Consorzio dell’ipogeo della Chiesa madre. Ebbene, a prescindere dalla lapalissiana nullità della cessione immobiliare de qua, difettando il fantomatico atto di trasferimento dei requisiti minimi di sostanza e di forma (identificazione catastale del bene immobile, forma pubblica dell’atto, autenticazione delle sottoscrizioni, regolarità urbanistica, trascrizione dell’intesa, sottoscrizione della stessa dagli organi legittimati, etc), si evidenzia che da accertamenti espletati presso l’agenzia del territorio è emerso che l’ipogeo, da sempre, e, dunque, anche al momento della sottoscrizione delle transazioni, era già di proprietà esclusiva dei Comuni consorziati, così come l’intera soprastante Chiesa, della quale, come è noto, l’ipogeo medesimo non è altro che una pertinenza.
In buona sintesi, il Consorzio ha rinunciato a ben 370.000 euro a fronte del fantomatico trasferimento di un bene già di sua proprietà. Solo l’ignaro italo-americano che acquistò la fontana di Trevi da Totò si è palesato più sprovveduto!”. In conclusione, per i servizi resi dagli anni 2000 al 2012, competeva al Consorzio la somma di 370mila euro, laddove per quelli resi dal 2013 al 2016 spettava allo stesso l’importo di 60mila euro. Il tutto per un totale di 430mila euro. Nondimeno, in forza delle richiamate transazioni, il Consorzio ha introitato la misera somma di 30mila euro, nel mese di maggio 2017. Un danno patrimoniale di ben 400mila euro euro, mascherato da due cartule, che, a definire “atti transattivi” si offendono secoli di civiltà giuridica, oltre che la lingua italiana”.
“Sta di fatto che – concludono- , ad onta della clamorosa nullità degli atti in questione, allo stato, nessuna determinazione è stata adottata in merito, sebbene la Commissione Straordinaria insediatasi presso il Comune di Casavatore, già in data 03.10.2018, avesse chiesto all’allora Direttore “di conoscere se siano stati adottati gli atti per verificare la legittimità delle transazioni siglate, a riguardo, dal precedente direttore consortile” (cfr. missiva prot. 0022659 del 31.10.2018). In virtù di tutto quanto precede, il Consiglio Consortile invita il Direttore f.f. a comunicare ad horas ai legali rappresentanti delle Congreghe che gli atti transattivi di cui alla narrativa che precede sono totalmente nulli, se non inesistenti e trasmettere gli atti alla Procura e alla Corte dei Conti”.
Luigi Vanacore
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