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OANC Napoli salva ancora una casa all’asta tramite legge 3/2012 sul sovraindebitamento

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Il Tribunale di Napoli Nord in data 12 maggio 2022 omologa il “Piano del Consumatore” proposto dall’Associazione OANC in qualità di ADVISOR nella persona del Presidente Dario Vairo e del legale avv.Eufrasia Cannolicchio. http://www.associazioneconsumatori.info – I debiti complessivamente assunti erano pari ad euro 140.676,000 il piano proposto ed omologato è di euro 78.800,00 con uno risparmio totale di € 61.876,00 con un pagamento in 196 mesi ( 16 anni e 4 mesi) da euro 400,00 mensili. Nella fattispecie di particolare attenzione le precisazioni del magistrato sull’eccessiva durata del piano 197 mesi ( 16 anni 5 mesi)”sull’eventuale meritevolezza e sul mancato requisito della convenienza del piano proposto.

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La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che la legge n. 3/2012 non ha affatto contemplato un limite massimo di durata nell’ambito delle procedure di composizione della crisi ed anzi, proprio sulla base di ciò, non può aprioristicamente escludersi che i creditori possano essere meglio tutelati mediante un piano che preveda una dilazione di significativa durata, eventualmente superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019).

Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della “second chance”. Si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità̀ agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

La durata del piano proposto, quindi, non può di per sé rappresentare un limite alla sua omologabilità̀, risultando eccentrico ipotizzare un divieto (sostanziale) di dilazione del debito in nome della durata ragionevole del processo, finanche esecutivo. Ne deriva che può essere omologato un piano del consumatore qualora la dilazione proposta sia pienamente compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale sottostante, vale a dire un rapporto negoziale la cui intrinseca ed ontologica caratteristica è proprio la lunga durata (cfr. in termini Tribunale di Como, 24 maggio 2018).

Nel caso di specie, il contratto di mutuo stipulato dalle parti nel 2011 aveva durata pari a circa 30 anni, con scadenza nel 2041. Sicché, il piano proposto, della durata di circa 16 anni, giungerebbe a conclusione in una tempistica che tendenzialmente rispecchia la durata fisiologica del rapporto disciplinato originariamente in via convenzionale dalle parti.

Con la recente modifica legislativa, che ha interessato la materia della crisi da sovraindebitamento, avutasi con la l. 176/2020 (legge di conversione del D.L. 137/2020 “D.L. Ristori”) il legislatore ha, di fatto, anticipato l’entrata in vigore della disciplina dettata in tema di sovraindebitamento dal Nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza.

Uno degli aspetti più interessanti della nuova disciplina è rappresentato proprio dalla nuova conformazione che assume il giudizio di meritevolezza nell’ambito del piano del consumatore.

Nel nuovo terzo comma dell’art. 12-bis l. 3/2012, infatti, tra le verifiche che il Giudice è chiamato a compiere ai fini dell’omologa scompare il riferimento al giudizio di meritevolezza.Mentre all’articolo 7, secondo comma, l. n. 3/2012, nel disciplinare i presupposti di ammissibilità̀ della proposta, il legislatore ha specificato che la stessa non è ammissibile “quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode” (lett. d-ter).

Si tratta, dunque, come del resto è stato osservato anche in dottrina, di una disciplina nell’ambito della quale il favor debitoris è ancora più accentuato. Si esclude cioè l’effetto preclusivo della colpa generica, sicché l’omologa del piano potrà essere negata soltanto nelle ipotesi di colpa grave del consumatore.

Quanto alla convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria si osserva quanto segue.
Secondo la ricostruzione offerta dal creditore opponente, AMCO s.p.a., il piano proposto non presenterebbe profili di convenienza né per il credito derivante da ipoteca, né per quello chirografario, che troverebbero maggior soddisfazione all’esito della liquidazione del bene immobile.Tuttavia, il valore commerciale dell’immobile su cui grava l’ipoteca è stato stimato dal di parte , sulla scorta della perizia tecnica effettuata in data 1° ottobre 2019, in euro 82.424,00.

Laddove l’immobile fosse aggiudicato al primo tentativo di vendita, l’offerta minima sarebbe pari ad euro 61.818,00. Nell’ipotesi in cui andasse deserto il primo tentativo e ne venisse effettuato un secondo con ulteriore ribasso, ai sensi dell’art. 571, secondo comma c.p.c., sarebbero considerate efficaci offerte dell’ammontare di euro 46.363,50.L’importo offerto dalla proponente ammonta, come visto, ad euro 63.925,00.

Pertanto, sotto il profilo quantitativo emerge la convenienza, rispetto a quanto il creditore procedente potrebbe ricavare all’esito di una procedura esecutiva individuale, dal momento che soltanto nell’ipotesi, peraltro infrequente, in cui il bene venisse aggiudicato al primo tentativo, e per un valore superiore a quello dell’offerta minima, potrebbe concretizzarsi un esito maggiormente conveniente per il creditore ipotecario, rispetto a quanto proposto col piano del consumatore.

Nell’ipotesi di aggiudicazione al secondo o terzo tentativo di vendita l’immobile sarebbe, infatti, aggiudicato ad un importo significativamente inferiore rispetto a quello proposto dal presente piano. Inoltre, la somma concretamente posta a disposizione del creditore ipotecario risentirebbe altresì delle spese maturate nel corso della procedura esecutiva.

Allo stesso modo, la presente proposta deve ritenersi conveniente anche rispetto ad una eventuale liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter, l. 3/2012, dal momento che anche in tale circostanza, attesa l’attuale situazione occupazionale della proponente, l’immobile in oggetto ed i frutti derivanti dalla locazione dello stesso costituirebbero l’unico attivo concretamente liquidabile.

A riprova della maggior convenienza della proposta di piano rispetto all’alternativa liquidatoria si richiama la relazione dell’OCC. del Trib.di Napoli Nord , depositata in data 5 gennaio, nella quale il professionista ha passato in rassegna l’andamento di alcune procedure esecutive relative ad immobili situati nello stesso Comune ove è ubicata l’unita immobiliare di cui è titolare la sig.ra sovraindebitata .

In particolare, l’OCC ha preso in considerazione i dati relativi a tre procedure esecutive ancora in corso (R.G.E. 992/2013, Tribunale di Napoli; 1585/2010 Tribunale di Napoli; 241/2015 Tribunale di Napoli Nord). In nessuna delle procedure esecutive esaminate si è pervenuti alla vendita dell’immobile in questione, con la conseguenza che lo stesso è stato mediamente svalutato in misura pari al 62,66% rispetto al suo prezzo di stima.

Ciò avvalora ulteriormente la convenienza del piano non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto il profilo temporale. Dalla relazione depositata, infatti, si apprende dello stato della procedura esecutiva R.G.E. 1585/2010 del Tribunale di Napoli, relativa, anche questa, ad un immobile residenziale situato nel Comune di Villaricca, al Corso Italia n. 207 – così come il cespite di proprietà della proponente, ubicato precisamente al n. 368 –, il cui tredicesimo tentativo di vendita è andato deserto.

Di conseguenza, nella procedura in questione, anche nel caso in cui l’immobile venisse aggiudicato alla prossima udienza di vendita, i singoli creditori verrebbero soddisfatti, una volta decorsi undici anni dall’avvio della procedura, nella misura non superiore al 23,74% del credito originariamente vantato, dal momento che l’immobile è stato, in questo caso, svalutato del 76,26% rispetto al prezzo di stima.

In virtù di quanto emerso dall’analisi dei dati appena menzionati, appare con tutta evidenza che l’importo, offerto dalla proponente e regolato nel presente piano, risulta maggiormente conveniente per il creditore ipotecario, che andrebbe ad incamerare il 64% del credito originariamente vantato.


Articolo pubblicato il giorno 17 Maggio 2022 - 14:03


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