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Napoli, resta in vigore l’ordinanza del Comune sulla movida

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Napoli. Resta in vigore l’ordinanza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per regolamentare la movida cittadina. La quinta sezione del Tar Campania ha respinto, anche nel merito dopo aver gia’ respinto in precedenza la richiesta di sospensiva, il ricorso presentato dai commercianti contro il provvedimento in vigore dal 17 febbraio 2022.

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I giudici amministrativi hanno ritenuto – si legge nella sentenza – che rispetto al bilanciamento fra gli interessi coinvolti, che ”l’amministrazione, con l’adozione dell’ordinanza, ha realizzato un ragionevole contemperamento degli interessi meramente economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e limitare i registrati fenomeni di degrado urbano e di pericolo per la pubblica incolumita’, non essendo revocabile in dubbio che un’illimitata o incontrollata proliferazione del fenomeno non possa che accrescere il rischio di diffusione della segnalata situazione di pericolo, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei residenti, sia sull’igiene urbana e sul controllo del territorio contro atti di microcriminalita”’.

Entrando nello specifico delle misure contenute nell’ordinanza, i giudici affermano che la limitazione oraria ”appare rispondere al canone di proporzionalita’ poiche’, in potenza, idonea a conseguire l’obiettivo prefissato: mediante la riduzione degli orari di apertura degli esercizi commerciali e’ ridotta l’offerta di alimenti e bevande alcoliche con conseguente minore attrattivita’ per gli abituali frequentatori delle aree urbane interessate” e ”solo potenzialmente il provvedimento e’ idoneo a determinare una flessione dei ricavi e che non preclude agli esercenti di realizzare una diversa organizzazione dell’attivita’ d’impresa per fronteggiare la paventata congiuntura negativa”.

I giudici, nel sottolineare che l’ordinanza e’ in vigore per soli quattro mesi, ritengono l’ordinanza sindacale ”sufficientemente motivata e non manifestamente illogica o ingiustificata in riferimento alla necessita’ di fronteggiare una situazione di forte degrado che e’ diventata una seria fonte di pericolo per l’incolumita’ pubblica, la sicurezza urbana, il decoro, l’igiene e la normale convivenza dei cittadini, con la conseguenza che tale situazione non si puo’ ritenere priva del requisito dell’emergenzialita’ che, secondo giurisprudenza costante, giustifica il ricorso al potere sindacale”.


Articolo pubblicato il giorno 23 Marzo 2022 - 14:25


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