Il green pass illimitato, a scuola niente Dad per gli alunni vaccinati.
E’ di soli 6 articoli la bozza del nuovo decreto Covid, approvato dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento interviene sulla durata del green pass per chi ha fatto il booster e per i guariti che hanno ricevuto una, due o tre dosi di vaccino (per i primi continuerà a durare 6 mesi), e riscrive le regole per quarantene e Dad a scuola. Cambiano anche le norme per gli stranieri e per la zona rossa.
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Le nuove regole scatteranno dal giorno dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. La Lega non ha partecipato al voto in Cdm sul nuovo decreto legge sulle regole anti-Covid per la scuola e sull’estensione del green pass
“La certificazione verde Covid-19 ha validita’ a far data dalla medesima somministrazione senza necessita’ di ulteriori dosi di richiamo”. Lo si legge nella bozza del nuovo decreto Covid che ha avuto il via libera del Consiglio dei ministri. Per il rientro a scuola dopo la quarantena bastera’ il tampone fai da te, la quarantena scende a 5 giorni.
Nelle scuole primarie “fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19.
In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione”.
“Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai 6 anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19”.
“Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni”.
“Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione” contro il Covid “con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario”.
Oppure “dall’avvenuta guarigione da Covid-19, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere una certificazione verde Covid-19 da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo” avente “validità di quarantotto ore dall’esecuzione se rapido o di settantadue ore se molecolare”.
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E’ quanto prevede la bozza di nuovo Dl contro il Covid, oggi all’esame del Consiglio dei ministri. Il test antigenico “non è obbligatorio in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l’accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, avente validità di quarantotto ore dall’esecuzione se rapido o di settantadue ore se molecolare”.
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