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Casavatore, non diffamò l’ex presidente del consiglio comunale Nadia Silva, archiviazione per il sindaco Luigi Maglione

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<strong>Casavatore. Non diffamò l’ex presidente del consiglio comunale Nadia Silva, archiviazione per il sindaco Luigi Maglione. Nel corso delle indagini a seguito della querela proposta dalla ex consigliera Nadia Silva, la PG procedeva a trascrivere il contenuto del discorso fatto dall’indagato nella seduta del Consiglio Comunale del 15.12.2020, e ad assumere sommarie informazioni alle persone indicate dalla querelante come informate sui Patti.

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A seguito dell’emissione dell’avviso di garanzia, l’indagato si sottoponeva ad interrogatorio nel corso del quale riferiva: di essere un medico prestato alla politica locale dal 1997, più volte eletto consigliere comunale: di essere stato altresì sindaco del Comune di Casavatore nel 2019, dopo lo scioglimento della precedente amministrazione per infiltrazioni camorristiche avvenuto nel 2017: di aver avuto in tale periodo accesso ad alcuni documenti relativi alto scioglimento del Comune del 2017, dalla lettura dei quali aveva appreso che NADIA Silvia era stata oggetto di attenzione per le condotte poste in essere quale assessore della Giunta di OREFICE Lorenza — sindaco al momento dello scioglimento del Comune — e che, in particolare, in un decreto del Tribunale di Napoli Nord si fa espressamente riferimento all’apporto fornito alla OREFICE dalla SILVA, in qualità di assessore per bloccare procedure esecutive di sgombero di occupanti abusivi ed al suo rapporto di coniugio con uomo affiliato al clan Ferone: che per tale ragione nel corso del suo mandato aveva mai manifestato alla SILVA che, pur non avendo nulla di personale contro di lei, riteneva inopportuno che fossero affiidati incarichi politici ed amministrativi: che nel corso della seduta del 15.12.2020 aveva ritenuto opportuno come consigliere di opposizione manifestare le sue preoccupazioni — in ragione di quanto emerso nella precedente procedura di scioglimento del Comune — per i fatti emersi in quella procedura: che la SILVA era presente in aula al momento del suo discorso ma che non ha fatto alcuna replica ai suoi commenti.

Cosi sintetizzati i risultati delle attività investigative, il Gip ha chiesto l’archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato, quand’anche le espressioni pronunciate dall’indagato sul piano oggettivo diffamatorie, sarebbero senz’altro scriminate ai sensi dell’art. 51 c.p., come manifestazione del diritto di critica politica, ricorrendo tutti i requisiti che — per giurisprudenza consolidata — consentono di ritenere configurata la scrirninante: ricorrendo senz’altro il requisito della pertinenza, trattandosi di dichiarazioni rese da un esponente politico di opposizione in seno ad un consesso politico al fine di esprimere, sia pur in maniera forte, una propria valutazione di opportunità politica — circostanze che rendono evidente l’interesse alla notizia dell’uditorio.

Quanta alla verità, scrive ancora il Gip, — “requisito che concerne evidentemente i brani sottesi all’opinione e non il suo contenuto — l’indagato ha chiarito espressamente, traendone prova documentale. che il suo implicito riferimento ai tirnori di una nuova procedura di scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose si fondi sulla lettura di documenti che attestano da un lato il coinvolgimento della persona offesa in qualità di assessore nei comportamenti dcl sindaco Orefice the sono stati presi in considerazione per lo scioglimento del Comune nel 2017, dall’altro lato del marito ad un clan.

In altre parole, l’ indagato ha credibilmente chiarito the la sua affermazione non aveva il significato di accusare la persona offesa di essere coinvolta in una organizzazione criminale — Fatto fui di per se ignoto e che se sostenuto potrebbe indurre a ritenere diffamatorio il pensiero espresso – ma quello di porre in evidenza l’inopportunità politica del conferimento dell’incarico di Presidente del Consiglio Comunale ad una persona anche in ragione del rnero sospetto — fondato su documenti giudiziari ed amministrativi posti — di una vicinanza a contesti criminali, che potrebbe consentire di avviare una procedura di scioglimento del comune. Ne consegue che i fatti posti a fondamento della critica espressa non possono in alcun modo essere considerati falsi”.


Articolo pubblicato il giorno 14 Febbraio 2022 - 14:10


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