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Arzano, Il Tar chiude il Bar Moscato, aveva tentato di riaprire con una Scia poi riscontrata irregolare

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Arzano – Il Tar chiude il Bar Moscato, abbassa di nuovo le serrande il noto locale. Aveva tentato di riaprire i locali presentando una Scia poi riscontrata irregolare. A richiedere l’accesso l’accesso nella nota attività di via Napoli, struttura su più livelli, erano stati i militari dell’arma dei Carabinieri della locale tenenza unitamente alla polizia locale con il colonnello Biagio Chiariello con al seguito il tecnico comunale che, a fronte della certificazione presentata dal titolare, aveva rilevato l’inidoneità all’apertura con successiva emissione di ordinanza dell’ufficio Suap subito attivato dall’assessore Tagliatela e dal dirigente Marino su input dell’amministrazione comunale che sin da subito si era attivata con l’ufficio legale.

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La documentazione relativa alla Scia (la segnalazione certificata d’inizio attività) sarebbe stata riscontrata mancante non solo del cambio di destinazione d’uso dei locali, ma di una serie di certificazioni obbligatorie. Tanto incompleta, in alcune sue parti, da far abbassare le serrande al locale. Il titolare della società Moscato & Colavecchia attraverso il legale Antonio Camarca, aveva poi fatto ricorso al Tar ottenendo la sospensiva cautelare in attesa dell’udienza di merito discussa martedì scorso alla termine della quale la camera di consiglio composta dai giudici Anna Pappalardo, Carlo Dell’Olio e Gabriella Caprini, ha emesso l’ordinanza cautelare che mette definitivamente la parola fine a questa vicenda contornata da diversi colpi di scena.

Pertanto, il Tribunale amministrativo ha “Ritenuto che, prima facie, il ricorso non appare suffragato dal requisito del fumus boni iuris: essendo il legittimo esercizio di un’attività commerciale, soprattutto se essa comporti, come nel caso di specie, la somministrazione di alimenti e bevande, ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio che per l’intera durata del suo svolgimento, alla regolarità urbanistico edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere, sicché tale regolarità sembrerebbe rappresentare il necessario presupposto per il rilascio e la permanenza dell’autorizzazione stessa”.

Perseguendo :” non sembrando potersi assentire il cambio di destinazione d’uso da industriale a commerciale mediante SCIA, necessitando la stessa, di contro, il previo rilascio del permesso di costruire, nel caso di specie assente, giudicandosi a tal fine dirimente la considerazione che l’art. 23 ter del D.p.r. n. 380/01, nel descrivere la nozione di mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, definisce tale “ogni forma di utilizzo degli immobili diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, che ne comporti l’assegnazione ad una categoria funzionale diversa” nell’ambito di quelle espressamente elencate, tra le quali, per l’appunto, la categoria commerciale risulta ben distinta da quella produttiva direzionale; l’apporto collaborativo di parte ricorrente, ove pure ammissibile in sede di esplicazione dei poteri inibitori, non avrebbe presumibilmente portato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 octies della l. n. 241/1990, all’adozione di un provvedimento dal contenuto diverso”. Intanto, la vicenda sarebbe anche finita al vaglio dell’autorità giudiziaria e della Benemerita. (l.v.)


Articolo pubblicato il giorno 13 Gennaio 2022 - 13:22


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