La Unilever Italia Manufacturing s.r.l., (Algida) è stata condannata dalla sezione lavoro del Tribunale di Napoli Nord a reintegrare 3 lavoratori illegittimamente licenziati e pagare loro le retribuzioni intercorrenti tra la data del recesso e quella della effettiva ripresa in servizio.
Così i giudici del lavoro del Tribunale normanno, accogliendo le tesi difensive dei legali dei tre lavoratori, gli avv.ti Alberto Abbate e Pietro Squeglia, hanno posto fine al contenzioso che aveva visti ingiustamente estromessi dall’azienda i 3 dipendenti.
La vicenda trae origine dalla decisione dell’azienda di esternalizzare il reparto portineria cedendolo ad un’altra società, la San Vincenzo s.r.l., che quindi, in via del tutto autonoma dalla Unilever, avrebbe di lì in avanti preso in carica l’attività di controllo sulle entrate e le uscite dal sito produttivo.
Da qui l’avvio di una procedura di licenziamento collettivo che, stranamente, però, attingeva tutti gli operai e gli impiegati addetti a tale reparto, senza che si fosse preventivamente operato alcun raffronto tra tutti i dipendenti dello stabilimento, e soprattutto una doverosa disamina del loro bagaglio professionale, al fine di individuare le posizioni ritenute asseritamente eccedentarie.
In altre parole, con un automatismo non previsto da alcuna normativa di legge, l’azienda aveva ritenuto cedibili in blocco il suddetto reparto aziendale ed i 9 lavoratori che vi erano addetti.
Posti dinanzi la triste scelta tra il licenziamento ed il transito incentivato alla San Vincenzo, pur a malincuore, 6 dipendenti avevano accettato l’assunzione alle dipendenze della nuova società, sull’erroneo presupposto della bontà del licenziamento subito.
I rimanenti 3, invece, avevano deciso di avversare la decisione aziendale ricorrendo al giudice del lavoro per impugnare il licenziamento ritenuto ingiusto, anche, ma non solo, perché tutti, guarda caso, appartenenti a
categorie protette o invalidi civili.
In disparte ogni considerazione sui molteplici motivi d’illegittimità obiettati dai due avvocati di Marcianise, il primo giudice chiamato a decidere della questione, la dott.ssa Chiara Cucinella, facendo prevalere quella che in giurisprudenza si definisce come “la ragione più liquida”, ovvero di più agevole e rapido scrutinio, ha accolto l’eccezione dei legali del lavoratore ritenendo che in seguito all’avvenuto licenziamento il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente presso lo stabilimento di Caivano fosse divenuto inferiore alla quota di riserva del 7%, prevista dall’art. 3 della legga 68/99, circostanza, questa, che comporta l’annullabilità del recesso operato nei confronti del lavoratore disabile occupato per legge.
A questa hanno poi fatto seguito altre 2 ordinanze di reintegra dei lavoratori ingiustamente estromessi dall’organico aziendale dello stabilimento di Caivano.
A distanza di qualche mese dalle prime pronunce emesse a conclusione della fase sommaria, il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato le prime 2 – delle 3 – opposizioni proposte dalla Unilever confermando tuot court la bontà dell’emesse ordinanze.
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