I titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi sono obbligati a chiedere il green pass ai clienti ma non il documento di identita’.
Possono pero’ farlo solo in caso di dati incongruenti. Il chiarimento arriva da parte del ministero dell’Interno con una circolare trasmessa ai prefetti nella quale si ribadisce anche la necessita’ di intensificare i controlli delle forze dell’ordine.
Dal 6 agosto bisogna avere la certificazione verde per dimostrare di essere vaccinati almeno con la prima dose, essere guariti dal Covid 19 nei sei mesi precedenti o avere un tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti per poter partecipare a una serie di attivita’, tra cui andare al ristorante al chiuso o assistere a spettacoli ed eventi sportivi.
Il Dpcm firmato il 17 giugno dal presidente del Consiglio Mario Draghi inserisce infatti i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi nell’elenco dei “soggetti deputati a svolgere la verifica delle certificazioni verdi e conoscere le generalita’ dell’intestatario”
e questo aveva provocato malumori tra i gestori dei locali pubblici. Inizialmente, la ministra Luciana Lamorgese aveva chiarito che spetta ai gestori chiedere il green pass ma non la carta d’identita’, dal momento che non sono pubblici ufficiali.[the_ad_group id=”289022″]
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Il Garante della privacy pero’, rispondendo a una domanda della Regione Piemonte, ha ricordato che le figure autorizzate alla verifica dell’identita’ personale sono quelle indicate nell’articolo 13 del Dpcm del 17 giugno e quindi anche i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi. Da qui l’ulteriore chiarimento del Viminale
: i ristoratori non devono chiedere i documenti di identita’ ai clienti per verificare la validita’ del green pass. Solo in caso di “palese falsità il gestore o il titolare possono chiedere di controllare la corrispondenza dell’identità”.Tuttavia, “qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione e l’intestatario della medesima, la sanzione si applichera’ solo all’avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilita’ a carico dell’esercente”, specifica la circolare del Ministero.
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