Scatta dai 12 anni d’eta’ l’obbligo di Green pass introdotto dal decreto legge Covid approvato ieri in Consiglio dei ministri.
Sono esclusi coloro che per eta’ non possono fare il vaccino e quindi i minori di 12 anni. Niente obbligo anche per chi non puo’ vaccinarsi con esenzione certificata dal medico. L’obbligo di Green Pass non si applica “ai soggetti esclusi per eta’ dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica”.
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Ecco tutte le modalita’ di utilizzo del green pass e nuovi criteri per la ‘colorazione’ delle Regioni.
green pass Sara’ possibile svolgere alcune attivita’ solo se si e’ in possesso di certificazioni verdi Covid-19 (green pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validita’ 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validita’ 6 mesi); effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validita’ 48 ore).
Questa documentazione sara’ richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attivita’ o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo: servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attivita’ al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attivita’ al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attivita’ di ristorazione; attivita’ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino’; concorsi pubblici. –
L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sara’ piu’ il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal primo agosto i due parametri principali saranno: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19. Le Regioni restano in zona bianca se l’incidenza settimanale dei contagi e’ inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive. Qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 e’ uguale o inferiore al 15 per cento; oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 e’ uguale o inferiore al 10 per cento.
-E’ necessario che si verifichino alcune condizioni perche’ una Regione passi alla colorazione gialla: l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento. Qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 e’ uguale o inferiore al 30 per cento; oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 e’ uguale o inferiore al 20 per cento.
Da giallo ad arancione E’ necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.
Da arancione a rosso Una Regione e’ in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive:il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 e’ superiore al 40 per cento;il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 e’ superiore 30 per cento.
In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere pre-assegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso e’ consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. In zona bianca, la capienza consentita non puo’ essere superiore al 50 per cento
di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non puo’ essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non puo’ comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attivita’ devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.Inoltre, per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni: in zona bianca, la capienza consentita non puo’ essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non puo’ essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo’ essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attivita’ devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita’ autorizzati previa esibizione del green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attivita’ avvenga nel rispetto delle prescrizioni.In caso di violazione puo’ essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
E’ istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo.
Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.
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