Nel caso di cancellazione del volo da parte di una compagnia aerea, il viaggiatore, è comunque tutelato da normative sia di carattere europeo che internazionale. Tali normative sono, a livello europeo, il Regolamento comunitario n.261/2004, ed a livello internazionale, dalla Convenzione di Montreal del 1999, e si possono applicare ai seguenti voli:
- voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario
- voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo cha non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.
Mentre non è applicabile per i seguenti voli:
- voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie.
Quindi, i due strumenti normativi di cui sopra, tutelano il viaggiatore per i seguenti disservizi legati al proprio volo:
- Cancellazione del volo
- Ritardo volo
- Overbooking
- Rimborso volo per motivi di salute
- Smarrimento e danneggiamento bagaglio.
Detto ciò, quando un volo viene cancellato, l’elemento fondamentale affinché un viaggiatore possa avere ragione, e quindi ottenere un un risarcimento, è riuscire a dimostrare che la responsabilità della cancellazione del volo sia imputabile esclusivamente alla compagnia aerea.
Che cosa prevede il Regolamento 261/2004?
Il Regolamento CE 261/2004, in caso di cancellazione del volo, il passeggero può scegliere se richiedere il risarcimento per la parte di volo non goduta. Oppure, se il passeggero è d’accordo, può usufruire di un volo alternativo offerto dalla compagnia aerea nel più breve tempo possibile.
Se invece, a causa di una non disponibilità della compagnia, non ci dovessero essere voli alternativi a breve, qualora il passeggero lo volesse, può usufruire di un volo alternativo in una data successiva a lui più congeniale.
Oltre a tali opzioni, il passeggero ha diritto anche ad un’assistenza di terra, che prevede i seguenti servizi: l’obbligo di fornire cibi e bevande al passeggero in relazione alla durata del volo, il pernottamento in un albergo, qualora la compagnia aerea non dovesse avere disponibilità nella giornata stessa della cancellazione, con annessi trasferimenti da e per l’aeroporto.
Quando un disservizio è imputabile alla compagnia?
Una compagnia aerea, di norma, nel caso ci dovessero essere delle problematiche tali da esser costretta a cancellare un volo, dovrebbe avvisare i propri clienti almeno 14 giorni prima della partenza del volo. Mentre, se il passeggero non dovesse essere avvisato entro tali termini, la compagnia aerea dovrà risarcire il proprio cliente, in relazione ai chilometri che erano previsti per la tratta del passeggero. Ma questo lo vedremo bene tra poco.
Invece, la compagnia aerea, è esente da responsabilità nei seguenti casi:
- Avverse ed improvvise condizioni metereologiche
- Scioperi non opportunamente comunicati in tempo
- Condizioni improvvise che non garantiscono la sicurezza del volo
Quanto posso ricevere in caso di cancellazione del volo?
Nel caso doveste richiedere un risarcimento a causa di un volo cancellato, l’entità del vostro risarcimento, dipende dai km di percorrenza previsti per quella tratta. Di seguito, vi riportiamo proprio nel dettaglio un piccolo schema dove sono riportati gli eventuali risarcimenti in base ai chilometri previsti per la vostra tratta aerea.
- Ritardo volo superiore alle 3 ore per tratte aeree oltre i 3.500km, fino a 600€
- Ritardo volo superiore alle 3 ore per tratte aeree comprese tra i 1.500 ed i 3,500 km, fino a 400€
- Ritardo volo superiore alle 3 ore per tratte aeree inferiori ai 1.500km fino a 250€
Se dopo 6 settimane la compagnia aerea non risponde, oppure risponde in modo non esaustivo, allora si potrà anche presentare reclamo all’Enac tramite l’apposito modulo on line, oppure a mezzo posta/fax o e-mail direttamente agli Uffici Enac dell’Aeroporto presso il quale si è verificato il disservizio.
Se il volo è partito da un Paese non comunitario, con destinazione in un aeroporto italiano, il reclamo va presentato in quest’ultimo aeroporto. Mentre, se il volo dovesse partire da un aeroporto di uno Stato membro dell’Unione Europea, il reclamo va presentato all’organismo responsabile nello Stato di partenza del volo, oppure agli Uffici Enac dell’aeroporto dove il volo è atterrato.
Detto ciò, nel caso abbiate avuto qualsiasi tipo di problema con il vostro volo, dalla cancellazione o al ritardo del volo, dallo smarrimento o al danneggiamento del vostro bagaglio, non esitate a richiedere la nostra assistenza gratuita online tramite il modulo di contatto del sito sosviaggiatore.it Dopodiché, verrette ricontattati da un nostro collaboratore per il prosieguo dell’assistenza.
Articolo pubblicato il giorno 7 Maggio 2021 - 10:46