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Diritto penale e Europa: le proposte delle Camere penali del diritto Europeo e Internazionale

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“Necessario un doppio binario: reati europei e reati nazionali, con istituzione di Corti e Procure dell’Unione site sui territori nazionali”.

A sostenerlo Alexandro Maria Tirelli, presidente delle Camere penali del diritto Europeo e Internazionale.

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Di seguito l’intervento dell’avvocato Tirelli sull’argomento:

“Sin dalla loro fondazione le Camere Penali del diritto Europeo e Internazionale, di cui sono Presidente, operano anche al fine di elaborare proposte di riforma dell’ordinamento giudiziario volte a migliorare il sistema penale e processuale penale.

A tal fine è oggi fondamentale partire dal dato storico, sebbene attualissimo, relativo al fenomeno della cosiddetta integrazione europea; processo di integrazione industriale, politico, legale, economico, sociale e culturale, trattasi ormai di un fatto irreversibile, destinato a coinvolgere un sempre più ampio e multiforme spettro di settori.
L’odierna situazione sanitaria insegna, peraltro, come in Europa occorra, adesso più che mai, omogeneità di regole a ogni livello normativo.
Negare tale evidenza, e ignorarne l’esigenza, potrebbe dirsi, oggi, un vano tentativo di fermare il vento con le mani, volendo citare Seneca.
Per questa ragione, in qualità di Presidente dell’Associazione nonchè di fondatore di International Lawyers Associates, specializzata proprio nel diritto penale internazionale, mi preme sottolineare l’importanza di accelerare tale processo anche in questo settore, di mia più prossima competenza.

L’odierna riflessione si origina evidentemente dal sopra richiamato dato storico, nonchè dalla cessione di porzioni di sovranità che, già a partire dagli anni Cinquanta, gli Stati europei hanno gradualmente e parzialmente concesso al fine comune di addivenire alla formazione di una anelata macronazione, alla realizzazione cioè dell’ambizioso progetto e della visionaria idea di un’Europa Unita.
Alla sublimazione, si potrebbe dire, di ciascun ordinamento nazionale come parte integrante di un quid maior, di una sovrastruttura, di un sistema in omnia più vasto e articolato.

Grandi progressi si sono registrati in materia già negli scorsi decenni e hanno condotto alla genesi di una cooperazione giudiziaria in materia penale, alla ratifica di trattati quali la Convenzione penale sulla corruzione del 2002, all’istituzione di Eurojust nello stesso anno, all’adozione della procedura semplificata di consegna di un soggetto ricercato mediante il mandato d’arresto europeo.
Lo Statuto di Roma del ‘98, del resto, non ha solo dato vita alla Corte Penale Internazionale, ma ha altresì redatto una preliminare forma di codificazione del diritto penale internazionale, definendo già singole figure di reato (artt. 6 – 8 bis), contemplando una parte generale corrispondente ai principi generali – internazionali – del diritto penale e prevedendo, fra le altre cose, ipotesi di immunità e cause di esclusione della responsabilità.
Proseguendo lungo questa già imboccata via, anche alla luce degli studi di settore e delle analisi dei differenti modelli giudiziari effettuati negli anni dalle Camere Penali del diritto Europeo e Internazionale, auspico dunque che si addivenga alla realizzazione, anche in Europa, di una sorta di ramificazione dell’illecito penale, di una vera e propria biforcazione di quest’ultimo.
In concreto, la realizzazione di un tale complesso e temerario disegno prevederebbe in primo luogo la distinzione dei reati in due macrocategorie, reati europei e reati nazionali, posti da due differenti fonti, rispettivamente europea e nazionale.
Alla prima categoria apparterrebbero tutti quei reati che, per la loro gravità e per la loro astratta proiezione sovranazionale, necessitino di norme e sanzioni peculiari, analoghe in ciascun ordinamento, anche al fine di evitare che taluni delitti, quali per esempio quelli relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione, alla sottrazione internazionale di minori o al riciclaggio, si verifichino in determinati Stati molto più che in altri, proprio alla luce del più lieve trattamento sanzionatorio dai primi previsto.
Rientrerebbero nella seconda classe tutti quegli illeciti che difettano, invece, di qualsivoglia interesse di stampo internazionale.
In quest’ottica ci si proietta in un sistema nuovo, a vocazione sovranazionale, che preveda la costituzione di Procure e Tribunali europei, competenti a indagare e giudicare i reati di cui alla prima categoria, stanziati però sui singoli territori nazionali. Il risultato sarebbe dunque l’instaurarsi di un’autorità giudiziaria che concretamente affianchi quella nazionale, in loco, alla quale sia automaticamente demandata la giurisdizione per i procedimenti relativi ai soli reati europei.
A completamento di un sistema siffatto si ambisce, infine, alla genesi di una avvocatura appositamente costituita per patrocinare dinnanzi a tali Corti, con specifiche competenze sui reati in parola, in grado di fornire una più esaustiva e garantista tutela degli interessi coinvolti.

Giova sottolineare, in chiosa, come una struttura di questa natura, che contempla una magistratura parallela rispetto a quella nazionale ordinaria, ma a essa speculare, potrebbe affievolire, qualora ve ne fossero, inopportune velleità politiche, impedendo al potere giudiziario qualsivoglia forma di interferenza sull’andamento politico del Paese”.
Alexandro Maria Tirelli
Camere penali del diritto Europeo e Internazionale

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Articolo pubblicato il giorno 16 Aprile 2021 - 20:18



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