L’articolo 1 del ‘decreto riaperture’, in bozza , prevede il “rispristino della disciplina delle zone gialle”. Al comma 1 si legge: “Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Le misure di cui al primo periodo possono essere modificate con le deliberazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dal presente decreto”. Al comma 2 si legge: “Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla”.
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“Dal 1 giugno, nella zona gialla, le attivita’ dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri”. Cosi’ nella bozza del nuovo dl Covid.
Arriva la “certificazione verde” per gli spostamenti tra Regioni di colore diverso. Lo prevede la bozza di decreto legge Covid. Il certificato potra’ essere cartaceo o digitale e varra’ sei mesi per i vaccinati e per chi sia guarito dal Covid: per chi abbia concluso un intero ciclo di vaccinazione sara’ rilasciato dalla struttura sanitaria che effettua la somministrazione; per chi sia guarito viene rilasciato dall’ospedale, medico di base o pediatra. Varranno invece 48 ore i certificati per chi abbia effettuato test molecolare o antigenico, rilasciati da strutture sanitarie o farmacie.
“A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale”. Cosi’ nella bozza del dl Covid. “La capienza consentita non puo’ essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non puo’ comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attivita’ devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e’ possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo”, si legge nella bozza Covid.
Scuole superiori in presenza tra il 60 e il 100% in gialla e arancione. E’ quanto si legge in una bozza del decreto legge Covid atteso in Cdm domani. “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado – si legge nel documento – adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, affinché, nelle zone gialla e arancione sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 60 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”.
“Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza”. E’ quanto prevede la bozza di nuovo decreto Covid, a cui sta lavorando il governo. “Nel medesimo periodo, nella zona rossa – si legge ancora – i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull’intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l’apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento”.
“Dal 1 maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, e’ consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilita’ genitoriale e alle persone con disabilita’ o non autosufficienti conviventi”. Cosi’ nella bozza del nuovo dl Covid. “Lo spostamento di cui al presente comma non e’ consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa”, si sottolinea.
“Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla”. Cosi’ nella bozza del dl Covid.
A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Lo prevede la bozza del decreto Covid che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri domani. A decorrere dal primo giugno 2021 in zona gialla sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
dal 26 aprile zona gialla ok allo sport squadra-contatto
“A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, e’ consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attivita’ sportiva anche di squadra e di contatto. E’ comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”. Lo si legge nella bozza del dl Covid.
“A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla la disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e del Comitato italiano paralimpico (Cip), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali”. E’ quanto si legge in una bozza del decreto legge Covid atteso in Cdm domani. “La capienza consentita – si legge nel documento – non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico”.
“Dal 15 maggio 2021, in zona gialla, le attivita’ degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili nei giorni festivi e prefestivi possono svolgersi nei limiti e con le modalita’ previste dai provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e da protocolli e linee guida definiti con i medesimi provvedimenti”. Cosi’ nella bozza del dl Covid.
Dal primo luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali, dei parchi tematici e dei parchi divertimento nel rispetto dei protocolli anti covid. Lo stabilisce il decreto Covid che dovrebbe essere approvato domani dal Cdm.
E’ consentito dal 1 luglio 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere. Via libera anche a convegni e ai congressi. Cosi’ nella bozza del dl Covid.
Non si scherza con la certificazione verde. L’apparato sanzionatorio del decreto riaperture prevede il carcere per una serie di reati in cui incorre chi manomette o falsifica o abusa delle possibilita’ consentite dalla certificazione verde. Alle sanzioni e’ dedicato l’articolo 13. “Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del Capo I, ovvero dei provvedimenti e delle ordinanze adottati in attuazione del presente decreto, sono punite ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 33 del 2020. 2. Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all’articolo 491- bis, del codice penale, ha ad oggetto le certificazioni verdi Covid-19 di cui all’articolo 10, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli, aumentate di un terzo. 3. Se la certificazione verdi Covid-19 contraffatta o alterata e’ utilizzata per svolgere attivita’ o compiere spostamenti vietati ai sensi del presente decreto, si applicano anche le relative sanzioni amministrative previste dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”.
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