E’ approdata in Parlamento la vicenda della sfiducia al presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, Luisa Liguoro ma anche di quello di Napoli Nord, Gianfranco Mallardo.
Sono stati i due parlamentari e avvocati del Foro di Torre Annunziata, Catello Vitiello (Italia Viva) e Antonio Pentangelo (Forza Italia),che hanno inviato una interrogazione a risposta in commissione al ministro della Giustizia. Una puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti nella quale si chiede di porre un freno al clima di destabilizzazione che sta coinvolgendo l’intera classe forense nazionale.
Indice Articolo
ECCO IL TESTO COMPLETO DELL’INTERROGAZIONE
Al Ministro della giustizia – Per sapere – premesso che:
con riferimento a quanto verificatosi presso alcuni Ordini Forensi territoriali, laddove gli Uffici di Presidenza sono stati destinatari di una mozione di sfiducia da parte dei consiglieri di opposizione, si sottolinea la fragilità dell’assetto legislativo con specifico riferimento ai criteri di rappresentatività dell’Avvocatura, alla valutazione sulla natura tecnico-giuridica dei vari ruoli ricoperti nel Consiglio dell’Ordine di appartenenza e, più in generale, ad un clima di destabilizzazione che sta coinvolgendo l’intera classe forense nazionale;
TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Ordine degli avvocati di Torre Annunziata: il Tar si pronuncia e rigetta la richiesta cautelare degli 11 dissidenti
sta diventando prassi il ricorso all’Autorità Giurisdizionale amministrativa per sciogliere i nodi interpretativi che il nuovo sistema elettorale ha introdotto con la legge n.113/2017, prassi discutibile considerato che, sul tema della competenza giurisdizionale in materia, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 2603 del 2021, ha affermato che al Consiglio Nazionale Forense devono ritenersi devolute tutte le controversie relative alle elezioni dei Consigli dell’Ordine, senza operare alcuna distinzione in relazione all’oggetto specifico della controversia dovendosi valorizzare l’autonomia degli ordini professionali;
con Decreto del Ministero della Giustizia n.170 del 10 novembre 2014 è stato approvato il “Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell’articolo 28 della legge 31 dicembre 2012 n. 247″ prevedendo che i componenti dei COA sono eletti dagli iscritti con voto segreto. Il Consiglio, nella composizione scelta dal corpo elettorale, elegge poi il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e, nei consigli con almeno quindici componenti, anche un Vice Presidente;
il Consiglio Nazionale Forense sembra avere rinunziato al ruolo di garanzia dell’autonomia dell’ordine professionale, non proteggendo il principio di riserva di legge in materia elettorale e non rivendicando la funzione giurisdizionale speciale riconosciutagli dalla legge, anche rispetto ai continui ricorsi di taluni componenti dei Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che stanno invocando l’intervento del Giudice amministrativo anche nella materia elettorale riservata al giudice speciale;
le istanze presentate da alcune maggioranze consiliari tese a chiedere, per intervenuta sfiducia, le dimissioni dei Presidenti e delle cariche apicali sono quasi sempre del tutto infondate visto che né la legge né, in genere, i regolamenti dei Consiglio dell’Ordine degli Avvocati prevedono l’istituto della cd. Sfiducia;
quali iniziative il Ministro in indirizzo intende adottare per sollecitare il Consiglio Nazionale Forense ad esercitare le competenze a esso espressamente attribuite dalla legge in merito alle controversie relative alle elezioni dei Consigli dell’Ordine degli avvocati;
se il Ministro possa fornire chiarimenti circa l’assenza di un rapporto di tipo fiduciario fra Consiglio dell’Ordine degli avvocati e Presidente dello stesso, ivi inclusa la non applicabilità del principio simul stabunt simul cadent”.
Articolo pubblicato il giorno 14 Marzo 2021 - 18:13