Il Tribunale di Reggio Emilia ha emesso una sentenza destinata a far discutere. Il gip Dario De Luca il 27 gennaio scorso ha assolto una coppia finita a processo, accusata del reato di falso ideologico in atto pubblico. I fatti risalgano al 13 Marzo 2020, l’Itala è nella morsa del coronavirus, in pieno lockdown, i due erano stati fermati dai Carabinieri di Correggio per un controllo e avevano esibito un’autocertificazione in cui c’era scritto che la donna doveva fare delle analisi in una struttura ospedaliera. L’uomo, un suo amico, la stava accompagnando. Successivamente i militari hanno effettuato una doppia serie di verifiche, hanno incrociato i dati della donna con quelli della struttura ospedaliera di Correggio. Risultato? Tutto falso. La donna quel giorno non ha fatto alcun accesso in corsia. Scatta la denuncia e la richiesta da parte del Pubblico Ministero di un decreto penale di condanna, poi rigettato dal Gip. Il giudice li ha prosciolti, ritenendo illegittimo il Dpcm.
Per il giudice Dario De Luca, infatti, è acclarata “l’indiscutibile illegittimità del Dpcm dell’8 marzo 2020”, come pure di “tutti quelli successivamente emanati dal Capo del governo”, quando questi prevedono il divieto di muoversi in città. “Tale disposizione – scrive il magistrato – stabilendo un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice penale per alcuni reati all’esito del giudizio”.
Può verificarsi anche nei casi custodia cautelare, certo, ma comunque deve essere disposta da un giudice. Non da un dpcm.
I decreti anti-Covid sono allora incostituzionali? Sì, almeno secondo la toga. Lo si evince dal’articolo 13 della Costituzione, il quale vieta proprio le limitazioni alle libertà personali, se non con “atto motivato dall’autorità giudiziaria”. “Primo corollario di tale principio costituzionale – aggiunge il magistrato – è che un dpcm non può disporre alcuna limitazione della libertà personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già di un atto normativo avente forza di legge”. A ben vedere, secondo De Luca, neppure una legge (o un decreto legge) potrebbe rinchiudere in casa “una pluralità indeterminata di cittadini”: l’obbligo può essere imposto solo ad uno specifico soggetto e solo previa autorizzazione del giudice, non certo con una norma generale. Il giudice ribadisce che “la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio l’affermato divieto di accedere ad alcune zone circoscritte che sarebbero infette, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare”. Inoltre, “quando il divieto di spostamento è assoluto”, come nel caso del dpcm, “in cui si prevede che il cittadino non può recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione”, allora è “indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione della libertà personale”. Una libertà che l’autorità amministrativa non può in alcun modo precludere. Neppure il presidente del Consiglio. Di conseguenza, senza neppure ricorrere alla Corte Costituzionale (non essendo il dpcm una legge), il giudice ha “disapplicato” il decreto risultato incostituzionale.
Se era illegittima la norma che prescriveva l’obbligo di rimanere in casa, “incompatibile con lo stato di diritto” era anche l’autocertificazione che i cittadini sono stati costretti a compilare. Dunque, sebbene sia vero che i due imputati emiliani hanno commesso un falso ideologico, la loro condotta non è tuttavia punibile perché “integra un falso inutile”. Non essendoci nessun obbligo a compilare l’autocertificazione, poiché il dpcm che lo prevede va disapplicato, “il falso ideologico contenuto in tale atto è necessariamente innocuo”.
Fonte https://www.ilgiornale.it/news/politica/covid-sentenza-violare-zona-rossa-non-reato-1930372.html
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