Il Tribunale di Reggio Emilia ha emesso una sentenza destinata a far discutere. Il gip Dario De Luca il 27 gennaio scorso ha assolto una coppia finita a processo, accusata del reato di falso ideologico in atto pubblico. I fatti risalgano al 13 Marzo 2020, l’Itala รจ nella morsa del coronavirus, in pieno lockdown, i due erano stati fermati dai Carabinieri di Correggio per un controllo e avevano esibito unโautocertificazione in cui cโera scritto che la donna doveva fare delle analisi in una struttura ospedaliera. L’uomo, un suo amico, la stava accompagnando. Successivamente i militariย hanno effettuato una doppia serie di verifiche, hanno incrociato i dati della donna con quelli della struttura ospedaliera di Correggio. Risultato? Tutto falso. La donna quel giorno non ha fatto alcun accesso in corsia. Scatta la denuncia e la richiesta da parte del Pubblico Ministero di un decreto penale di condanna, poi rigettato dal Gip. Il giudice li ha prosciolti, ritenendo illegittimo il Dpcm.
Per il giudiceย Dario De Luca, infatti, รจ acclarata โlโindiscutibileย illegittimitร del Dpcm dellโ8 marzo 2020โ, come pure di โtutti quelli successivamente emanati dal Capo del governoโ, quando questi prevedono il divieto di muoversi in cittร . โTale disposizione – scrive il magistrato – stabilendo un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico, lโobbligo di permanenza domiciliare consiste in unaย sanzione penaleย restrittiva della libertร personale che viene irrogata dal Giudice penale per alcuni reati allโesito del giudizio”.
Puรฒ verificarsi anche nei casi custodia cautelare, certo, ma comunque deve essere disposta da un giudice. Non da un dpcm.
I decreti anti-Covid sono alloraย incostituzionali? Sรฌ, almeno secondo la toga. Lo si evince dalโarticolo 13 della Costituzione, il quale vieta proprio le limitazioni alle libertร personali, se non con โatto motivato dallโautoritร giudiziariaโ. โPrimo corollario di tale principio costituzionale – aggiunge il magistrato – รจ che un dpcm non puรฒ disporre alcuna limitazione della libertร personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non giร di un atto normativo avente forza di leggeโ. A ben vedere, secondo De Luca, neppure una legge (o un decreto legge) potrebbe rinchiudere in casa “una pluralitร indeterminata di cittadiniโ: l’obbligo puรฒ essere imposto solo ad uno specifico soggetto e solo previa autorizzazione del giudice, non certo con una norma generale. Il giudice ribadisce che โla libertร di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio lโaffermato divieto di accedere ad alcune zone circoscritte che sarebbero infette, ma giammai puรฒ comportare un obbligo di permanenza domiciliareโ. Inoltre, “quando il divieto di spostamento รจ assoluto”, come nel caso del dpcm, “in cui si prevede che il cittadino non puรฒ recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione”, allora รจ “indiscutibile che si versi in chiara e illegittimaย limitazione della libertร personaleโ. Una libertร che l’autoritร amministrativa non puรฒ in alcun modo precludere. Neppure il presidente del Consiglio. Di conseguenza, senza neppure ricorrere alla Corte Costituzionale (non essendo il dpcm una legge), il giudice ha “disapplicato” il decreto risultato incostituzionale.
Se era illegittima la norma che prescriveva lโobbligo di rimanere in casa, โincompatibile con lo stato di dirittoโ era anche lโautocertificazione che i cittadini sono stati costretti a compilare. Dunque, sebbene sia vero che i due imputati emiliani hanno commesso un falso ideologico, la loro condotta non รจ tuttavia punibile perchรฉ โintegra un falso inutileโ. Non essendoci nessun obbligo a compilare l’autocertificazione, poichรฉ il dpcm che lo prevede va disapplicato, โil falso ideologico contenuto in tale atto รจ necessariamente innocuoโ.
Fonte https://www.ilgiornale.it/news/politica/covid-sentenza-violare-zona-rossa-non-reato-1930372.html
Articolo pubblicato il giorno 13 Marzo 2021 - 14:00