Misure di gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19: rettifica dell’ordinanza sindacale n. 25 del 16 febbraio 2021 e successiva integrazione.
Considerato il provvedimento del Ministro della Salute del 19 febbraio, con il quale la Regione Campania è stata collocata nella cosiddetta “Zona Arancione”, e in seguito all’incontro il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, ha emanato una nuova ordinanza che elimina l’obbligo di chiusura anticipata, alle ore 18, degli esercizi commerciali al dettaglio, ad eccezione dei punti vendita di generi di prima necessità individuati nell’allegato n. 23 del DPCM dello scorso 14 gennaio.
«La decisione assunta – spiega il sindaco Ascione – scaturisce anche da una sensibile diminuzione dell’indice di positività sul territorio cittadino, e dall’inizio della campagna di vaccinazione volontaria rivolta al personale scolastico, grazie alla quale ci auguriamo che si possano creare le condizioni per tornare quanto prima alla didattica in presenza».
Restano in vigore, fino al prossimo 2 marzo, le seguenti disposizioni:
– sospensione dell’attività didattica in presenza di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, presenti sul territorio di Torre Annunziata, e dei servizi educativi della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 anni).
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, così come previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
– sospensione del mercato settimanale del venerdì negli spazi antistanti lo stadio comunale “A. Giraud”, comprese le attività di vendita di generi alimentari;
– dalle ore 11 alle ore 22, chiusura al pubblico delle seguenti strade/centri urbani (fatta salva la possibilità di attraversamento e di accesso ad esercizi commerciali, abitazioni private e studi professionali, ma con divieto assoluto di stazionamento): via Caravelli, via Fusco, via Alfani, corso Umberto I, piazzale Kennedy; via G. Marconi e viale C. Colombo, nel tratto di strada compreso tra largo L. Manzo e lo spazio antistante l’ex stabilimento balneare “Santa Lucia”; Villa Comunale e Villa del Parnaso;
– agli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura, e a tutti gli uffici pubblici e privati, di attenersi al rigoroso rispetto dei protocolli ministeriali vigenti in materia di igiene dei locali e sanificazione continua e costante degli stessi, mettendo a disposizione degli avventori idonee soluzioni idro-alcoliche per le mani prima dell’accesso all’esercizio, e prevedere misure di ingresso contingentate o su prenotazione assicurando che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
– nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, sia esposto all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
– su tutto il territorio comunale, sia fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art. 16 del decreto legge n. 18/2020 (cd. “d.p.i. delle vie respiratorie”) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio comunale, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto di 6 anni, nonché i soggetti affetti da forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l’utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all’uopo titolati. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;
– la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori di ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°, si fa obbligo di inibire l’accesso all’attività, con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;
– ai conducenti di taxi collettivi di non trasportare più di tre passeggeri.
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