Le motivazioni del Coni su Juve-Napoli: ‘I giudici federali non hanno tenuto conto del criterio della gerarchia delle fonti’.
“I giudici endofederali non hanno tenuto conto del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio della gerarchia delle fonti”. Questo in sintesi la motivazione del Collegio di Garanzia in merito alla sentenza sul ricorso, accolto dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia il 22 dicembre, presentato dal Napoli il 4 dicembre contro FIGC, Juventus e LNP Serie A, in merito alle sanzioni inflitte per la mancata disputa della sfida contro la Juventus. Secondo il Collegio di Garanzia, il Napoli ha agito senza malafede e in piena coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente e, che, di conseguenza, nessuna responsabilitร puรฒ essere addebitata alla societร in questione. Stando a quanto sottolinea il Collegio di garanzia il Napoli “ha applicato il Protocollo FIGC vigente allโepoca dei fatti di causa, che rimandava, con riferimento alla procedura da osservare in caso fosse accertata la positivitร al Covid-19 di un calciatore, alla circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 e, dunque, allโesclusiva competenza della ASL territorialmente competente”.
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“Ne discende – secondo le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia – che la richiesta di informazioni e chiarimenti da parte del Napoli, lungi dallโessere un atto preordinato a precostituire un elemento per non adempiere un obbligo, costituiva diretta applicazione della suddetta circolare, atto normativamente superiore, rispetto al quale cedono tutte le norme federali incompatibili con la medesima”, si legge. Secondo il Collegio di Garanzia, il provvedimento di legge o di carattere amministrativo emesso dalle competenti autoritร che, per tutelare lโinteresse pubblico a cui sono preposte, impone prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dellโobbligato indipendentemente dalla sua volontร (cosiddetto factum principis), non puรฒ essere ravvisato nella nota della ASL Napoli 2 del 4 ottobre 2020, ma deve essere individuato nelle due note della ASL Napoli 1 del 3 ottobre 2020. Dunque, lโatto oggettivamente impeditivo della prestazione del Napoli risale giร al 3 ottobre 2020. Ne consegue, secondo il Collegio di Garanzia, che il Napoli ha agito senza malafede e in piena coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente e, che, di conseguenza, nessuna responsabilitร puรฒ essere addebitata alla societร in questione.
Articolo pubblicato il giorno 7 Gennaio 2021 - 15:17