La visura catastale è un documento fondamentale sotto ogni punto di vista. Questa risulta essere essenziale sia per la vendita che per l’acquisto dell’immobile e/o dell’edificio, oltre a risultare essenziale al fine, ad esempio di: modificare l’immobile, svolgere pratiche edilizie qualsiasi esse siano, allacciare gas e luce, effettuare pratiche di successione e non solo. Vediamone le caratteristiche nel dettaglio.
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E’ un documento che contiene tutte le informazioni inerenti l’immobile e viene rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Tramite la visura catastale sarà possibile prendere conoscenza di dati come: –il posizionamento territoriale dell’immobile, la provincia ed il comune nei quali questo è ubicato; –l’identificazione catastale, la quale concerne tutte le informazioni come sezione, foglio, particella e subalterno; –i dati di ogni persona intestataria dell’immobile, ovvero dati anagrafici, diritti ed oneri; –planimetria dell’immobile; –dati di classamento, dunque tutte quelle informazioni che ne identificano la qualità e la classe dell’immobile. La visura catastale è dunque il documento di presentazione di un immobile, in quanto serve a verificare che vi sia corrispondenza tra quanto dichiarato nelle banche dati al catasto, e lo stato effettivo dell’immobile. Questa quindi oltre ad essere un documento essenziale per svolgere tutte le attività elencate ad inizio articolo, è di rilevante importanza anche al fine di avere massima chiarezza sulla situazione dell’unità immobiliare. Tramite la visura catastale e tutte le informazioni in essa contenute, il richiedente saprà la rendita catastale dell’immobile o edificio, la quale risulta essere fondamentale per calcolare Tasi, Imu e Tari.
Le modalità per avere la visura catastale sono tre: agenzia delle entrate, poste e via telematica. Andandone a vedere nel dettaglio le modalità per quanto concerne l’Agenzia delle Entrate basterà compilare il modulo di richiesta, il quale può essere scaricato online presso il sito dell’agenzia delle entrate, o direttamente negli uffici di essa. Per quanto riguarda invece la modalità di fruizione presso le poste, sarà indispensabile far caso se fuori dall’ufficio vi è esposto il logo “sportello amico”. Qualora questo non fosse esposto l’ufficio postale in questione non svolge la suddetta pratica. Anche in questo caso dovrà essere compilato il modulo di richiesta. Infine qualora venga scelta la modalità telematica, dovrà essere effettuato l’accesso presso la sezione “consultazione personale” nel sito dell’agenzia delle entrate. Per accedere sono sufficienti delle credenziali, mentre per riuscire ad ottenere la propria visura catastale sarà necessario avere a portata di mano i dati inerenti l’immobile, come: Comune, provincia, sezione, foglio e particella. Servizio online per ottenere una visura catastale Per quanto riguarda il costo invece risulta essere totalmente gratuita nel caso in cui chi la richiede risulti possessore sull’immobile del diritto di proprietà o comunque di altresì diritti di godimento reali. In questo caso quindi vi sarebbe l’esenzione dei tributi in quanto titolare seppur in parte dell’immobile; esenzione che invece non è fruibile in altri casi, nei quali invece devono essere pagati i tributi spettanti secondo la tabella inerente i tributi catastali. In merito alla procedura online, può risultare molto utile anche la consultazione del seguente articolo: https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/casa/2017/08/07/news/visure_catastali_on_line_nuovo_servizio_dalle_entrate-196516444/
In aggiunta a quanto detto precedentemente è importante specificare che i dati presenti nella visura catastale sono fruibili a tutti, nel senso che sono pubblici e possono essere consultati in ogni momento indistintamente; sempre ovviamente attenendosi alle norme di legge. L’unica informazione presente in essa che invece spetta solo a chi è titolare di diritti sull’immobile e a chi ne è stato eventualmente delegato, è la planimetria. Infine dal primo Luglio 2010, la visura catastale risulta essere un documento riconosciuto indispensabile per svolgere una compravendita; nel momento della stipulazione dell’atto, qualora venisse a mancare l’anzidetto documento il notaio può invalidare la procedura.
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