L’associazione A.I.V.E.C, apolitica e apartitica, senza scopo di lucro ha prestato particolare attenzione alle voci di tutti coloro che richiedevano la didattica a distanza, unico strumento utile al fine di conciliare il diritto allo studio con la tutela alla salute.
Negli ultimi giorni sono pervenute alla richiedente associazione molteplici richieste di intervento volte anche all’impugnazione dell’ordinanza n. 95 del 07.12.2020 nella parte in cui si stabilisce che: “con decorrenza dal 9 dicembre 2020, restano consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria; sono altresì consentite in presenza le attività didattiche delle seconde classi della scuola primaria e delle pluri classi della scuola primaria che comprendano la prima e/o la seconda””.
A tal fine l’A.I.V.E.C. ha impugnato l’ordinanza 95 del 07.12.2020 per contrasto con gli artt. 32 della Costituzione – violazione del principio di precauzione art. 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell’Unione Europea, per eccesso di potere connesso alla violazione di legge dell’art. 3 legge 241/90 – Motivazione apparente, per violazione del principio dell’affidamento con riferimento agli art. 2, 3, 97 Cost. – Violazione del principio di ragionevolezza e di imparzialità.
Articolo pubblicato il giorno 12 Dicembre 2020 - 13:07