Per l’Antitrust gli abbonamenti e i biglietti di 9 squadre di Serie A – Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma e Udinese – contengono clausole vessatorie.
Lo spiega, alla conclusione dei nove procedimenti istruttori relativi l’Autorita’ garante per la concorrenza e il mercato che ha accertato “la vessatorieta’ di alcune clausole contenute nelle condizioni contrattuali relative all’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita in quanto non viene riconosciuto il diritto dei consumatori a ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso; ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento causato sia da fatti imputabili alla societa’, sia da circostanze che prescindono dalla responsabilita’ di quest’ultima; essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società”
In particolare, spiega l’Autorita’, non sono riconosciuti i diritti dei consumatori a ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso; ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento causato sia da fatti imputabili alla societa’, sia da circostanze che prescindono dalla responsabilita’ di quest’ultima; essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla societa’
. La Societa’ Cagliari Calcio S.p.A. ha predisposto una nuova formulazione delle clausole idonea a risolvere i profili di vessatorieta’ contestati limitatamente ad alcuni profili. Tuttavia, il giudizio di vessatorieta’ permane per le clausole che escludono il rimborso del titolo di accesso in ipotesi diverse dall’inadempimento colpevole della societa’. Per quanto riguarda invece le societa’ A.C. Milan S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A., l’Autorita’ ha accertato sia la vessatorieta’ delle clausole oggetto del procedimento sia la rimozione dei profili vessatori nelle nuove versioni delle condizioni contrattuali adottate dopo le comunicazioni di avvio dei procedimenti. L’Antitrust ha disposto che venga pubblicato un estratto dei provvedimenti sulla homepage dei siti web delle nove societa’ per 30 giorni consecutivi.
Articolo pubblicato il giorno 13 Novembre 2020 - 08:47