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La Corte d’Appello FIGC respinge ricorso Napoli: resta 3-0 Juve. TUTTE LE MOTIVAZIONI

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La Corte sportiva d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso del Napoli sullo 0-3 inflitto a tavolino dal Giudice Sportivo per la partita non disputata lo scorso 4 ottobre in casa della Juventus. E’ quanto si legge in un comunicato della FIGC.

La federcalcio ha appena ufficializzato la notizia anticipata dall’ANSA con il ricorso del Napoli respinto. Il giudice sportivo aveva punito il club di De Laurentiis con la sconfitta a tavolino (3-0) e un punto di penalizzazione in classifica per non essersi presentato allo Juventus Stadium per la gara in programma lo scorso 4 ottobre. Nelle motivazioni la Corte ribandendo che “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo e’ quello di valorizzare il merito sportivo, la lealta’, la probita’ e il sano agonismo” sottolinea che “tale principio non risulta essere stato rispettato, nel caso di specie, dalla Societa’ ricorrente, il cui comportamento nei giorni antecedenti quello in cui era prevista la disputa dell’incontro di calcio Juventus-Napoli, risulta, teso a precostituirsi, per cosi’ dire, un ‘alibi’ per non giocare quella partita”.

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Non รจ quindi passata la linea difensiva del club azzurra, del presidente Aurelio De Laurentiis e dell’avvocato Mattia Grassani, secondo cui il Napoli aveva fatto di tutto per recarsi a Torino a giocare la partita ma che alla fine si era dovuto fermare dinanzi allo stop dell’ASL del capoluogo campano. In primo grado il Giudice Sportivo aveva condannato il Napoli di fatto perchรจ giร  il sabato precedente la partita aveva disdetto l’aereo che avrebbe dovuto portare la squadra a Torino, prima dello stop ufficiale dell’ASL a ogni spostamento visto il rischio di contagio da Covid-19 dopo le positivitร  di Zielinski ed Elmas. Nella sentenza, la Corte Sportiva nel ricordare un principio piรน volte affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ovvero che โ€œil fine ultimo dellโ€™ordinamento sportivo รจ quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtร , la probitร  e il sano agonismoโ€ scrive che “tale principio non risulta essere stato rispettato, nel caso di specie, dalla Societร  ricorrente (il Napoli, ndr), il cui comportamento nei giorni antecedenti quello in cui era prevista la disputa dellโ€™incontro di calcio Juventus-Napoli, risulta, per come si avrร  modo di evidenziare piรน avanti, teso a precostituirsi, per cosรฌ dire, un ‘alibi’ per non giocare quella partita”.- Sempre secondo la Corte, la mancata disputa dellโ€™incontro non รจ “dipesa da una causa di forza maggiore, o addirittura dal c.d. ‘factum principis’, come invocato dalla Societร  S.S.C. Napoli S.p.A., bensรฌ da una scelta volontaria, se non addirittura preordinata, della Societร  ricorrente”.

La condotta tenuta del Napoli nei giorni antecedenti la partita, per la Corte รจ stata tenuta “al precipuo scopo di non disputare il predetto incontro, o, comunque, di precostituirsi una scusa per non disputarlo. Ne รจ prova il contenuto della documentazione di causa, dettagliatamente esaminata dal Giudice Sportivo, ad iniziare dalla nota della ASL Napoli 1 in cui veniva spiegato, in maniera chiara e inequivocabile, che โ€œla responsabilitร  nellโ€™attuare i protocolli previsti dalla FIGC per il contenimento dellโ€™epidemia da COVID- 19 รจ in capo alla Soc. Napoli e pertanto questโ€™Azienda non ha alcuna competenzaโ€. Sempre per la Corte “la ragione per la quale una Societร  di calcio professionistico, ben consapevole del contenuto dei Protocolli federali in materia di gestione delle gare e degli allenamenti in tempo di COVID-19, per averli applicati piรน volte, debba chiedere lumi sulla loro applicazione alle Autoritร  sanitarie รจ difficile da comprendere e a tale condotta non puรฒ che attribuirsi altro significato che quello della volontร  della Societร  ricorrente di preordinarsi una giustificazione per non disputare una gara che la Societร  ricorrente aveva giร  deciso di non giocare”.Per quanto riguarda le successive interlocuzioni intervenute tra la Societร  ricorrente e le due Aziende sanitarie della cittร  partenopea, secondo la Corte “non emerge, in alcun modo, lโ€™esistenza di un impedimento oggettivo per la Societร  ricorrente di disputare lโ€™incontro di cui รจ procedimento. Ciรฒ che emerge รจ, invece, la preordinata volontร  della Societร  ricorrente di non disputare la gara desumibile da diversi indizi, soprattutto, lโ€™annullamento della prenotazione dei tamponi che avrebbero dovuto effettuarsi, secondo le previsioni del Protocollo, nella giornata di svolgimento della gara”.

La Corte ricorda che “il soggetto che si sia posto, volontariamente e preordinatamente, nelle condizioni di non fare una cosa, non puรฒ, poi, invocare, a propria scusante, la sopravvenienza di una causa successiva, peraltro per nulla autonoma rispetto alla condotta posta in essere”. Secondo la Corte, pertanto, “il comportamento tenuto dalla Societร  ricorrente non risulta neanche rispettoso degli altri consociati dellโ€™ordinamento sportivo, piรน precisamente delle altre Societร  di calcio professionistico di Serie A, che in situazioni del tutto analoghe a quella in cui si era venuta a trovare la Societร  S.S.C. Napoli S.p.A. nei giorni antecedenti lโ€™incontro di calcio di cui รจ procedimento (ma, in alcuni casi, anche ben piรน critiche), hanno, regolarmente, disputato gli incontri che le vedevano impegnate”. Quindi il Napoli “merita di essere sanzionato” perchรจ “contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non si รจ trovata affatto nella impossibilitร  oggettiva di disputare il predetto incontro, avendo, invece, indirizzato, in modo volontario e preordinato, la propria condotta nei giorni antecedenti allโ€™incontro nel senso di non disputare lo stesso, con palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa lโ€™ordinamento sportivo, ovvero la lealtร , la correttezza e la probitร ”.


Articolo pubblicato il giorno 10 Novembre 2020 - 19:28


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