L’ordinanza n. 84 del 25 ottobre 2020 del Governatore Vincenzo De Luca che vieta l’uscita ai lavoratori da Orta d’Atella perchè dichiarata zona rossa è stata oggetto di non poche polemiche. Centinaia di dipendenti privati, impiegati, titolari di attività e addetti ad altre mansioni, occupati all’esterno del comune casertano sono stati per quattro giorni in un limbo dantesco. Una situazione d’incertezza che ha spinto alcuni operai a recarsi a lavoro, purtroppo fermati ai controlli militari e multati per non aver osservato il divieto. Oggi è arrivato il chiarimento dell’ente regionale che dissipa la questione e chiarisce che non ci sono limitazioni per chi lavora nelle attività produttive e che potrà comunque entrare e uscire dalla zona rossa per esigenze correlate strettamente all’attività lavorativa, in modo da non fermare la filiera produttiva, o, nel caso di attività professionali, per adempimenti e scadenze non prorogabili.
Michele Ruocco
9/10/2020 – Chiarimento n. 42 del 29 ottobre 2020 relativo alle Ordinanze n. 82/2020 e n. 84/2020
Con riferimento alle Ordinanze n. 82 del 20 ottobre 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività didattiche- Limiti alla mobilità sul territorio regionale- . Disposizioni concernenti il Comune di Arzano (NA)) e n. 84 del 25 ottobre 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti il Comune di Orta d’Atella (CE) e il centro Urbano del comune di Marcianise(CE).) e ad ulteriore esplicazione dei chiarimenti già forniti in risposta a singoli quesiti posti (e ai quali si è fornito riscontro diretto), si precisa quanto segue:
1. Le attività sospese, di cui al punto 4. lett d) dell’ordinanza n. 82/2020 e punto 1. lett d) dell’ordinanza n. 84/2020, sono esclusivamente “le attività commerciali ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dagli allegati 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020”. Gli operatori e gli addetti a tali attività (con esclusione delle attività di cui agli allegati 1 e 2 al DPCM 10 aprile 2020 citato) non possono allontanarsi dal centro urbano di appartenenza per prestare attività lavorativa.
2. Agli operatori e agli addetti delle attività produttive nonché agli esercenti libere professioni non è vietato il transito, da e verso le zone oggetto delle prescrizioni, purché nei limiti strettamente necessari all’esercizio di attività volte ad assicurare la continuità della filiera produttiva ovvero, nel caso di attività professionali, per adempimenti e/o scadenze urgenti ed indifferibili.
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