Orta di Atella: molti lavoratori potranno finalmente uscire dalla zona rossa
L’ordinanza n. 84 del 25 ottobre 2020 del Governatore Vincenzo De Luca che vieta l’uscita ai lavoratori da Orta d’Atella perchè dichiarata zona rossa è stata oggetto di non poche polemiche. Centinaia di dipendenti privati, impiegati, titolari di attività e addetti ad altre mansioni, occupati all’esterno del comune casertano sono stati per quattro giorni in un limbo dantesco. Una situazione d’incertezza che ha spinto alcuni operai a recarsi a lavoro, purtroppo fermati ai controlli militari e multati per non aver osservato il divieto. Oggi è arrivato il chiarimento dell’ente regionale che dissipa la questione e chiarisce che non ci sono limitazioni per chi lavora nelle attività produttive e che potrà comunque entrare e uscire dalla zona rossa per esigenze correlate strettamente all’attività lavorativa, in modo da non fermare la filiera produttiva, o, nel caso di attività professionali, per adempimenti e scadenze non prorogabili.
Michele Ruocco
9/10/2020 – Chiarimento n. 42 del 29 ottobre 2020 relativo alle Ordinanze n. 82/2020 e n. 84/2020
Con riferimento alle Ordinanze n. 82 del 20 ottobre 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività didattiche- Limiti alla mobilità sul territorio regionale- . Disposizioni concernenti il Comune di Arzano (NA)) e n. 84 del 25 ottobre 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti il Comune di Orta d’Atella (CE) e il centro Urbano del comune di Marcianise(CE).) e ad ulteriore esplicazione dei chiarimenti già forniti in risposta a singoli quesiti posti (e ai quali si è fornito riscontro diretto), si precisa quanto segue:
1. Le attività sospese, di cui al punto 4. lett d) dell’ordinanza n. 82/2020 e punto 1. lett d) dell’ordinanza n. 84/2020, sono esclusivamente “le attività commerciali ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dagli allegati 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020”. Gli operatori e gli addetti a tali attività (con esclusione delle attività di cui agli allegati 1 e 2 al DPCM 10 aprile 2020 citato) non possono allontanarsi dal centro urbano di appartenenza per prestare attività lavorativa.
2. Agli operatori e agli addetti delle attività produttive nonché agli esercenti libere professioni non è vietato il transito, da e verso le zone oggetto delle prescrizioni, purché nei limiti strettamente necessari all’esercizio di attività volte ad assicurare la continuità della filiera produttiva ovvero, nel caso di attività professionali, per adempimenti e/o scadenze urgenti ed indifferibili.
Articolo pubblicato il giorno 29 Ottobre 2020 - 21:42