Questo il testo integrale della sentenza del Giudice Sportivo su Juventus-NAPOLI: “Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 14 ottobre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: SERIE A TIM Gara Soc. JUVENTUS — Soc. NAPOLI del 4 ottobre 2020. Il Giudice Sportivo, Visto il rapporto dell’Arbitro circa la gara, non iniziata per mancata presentazione della squadra della Soc. NAPOLI; visto il reclamo sulla regolarità della gara prevista per il 4 ottobre 2020, ore 20.45, in Torino, Juventus Stadium, preannunciato il 5 ottobre 2020 e pervenuto nei termini il 7 ottobre 2020; visti gli atti tutti posti nella disponibilità di questo Giudice, o per invia diretto 0 per trasmissione da parte della Procura Federale (come da invio in data 6 ottobre 2020 ore 14.54 e in data 9 ottobre ore 18.07 da parte della detta Procura, all’uopo investita dell’onere di acquisire documentazione da questo Giudice con mail del 5 ottobre 2020, ore 14.13, ai sensi degli artt. 61, comma 1, e 62, comma 2, CGS); viste le memorie pervenute nei termini da parte della Societa NAPOLI, nonché dalla Lega Serie A, ai sensi dell’art. 67, comma 7, CGS, a seguito della fissazione della data di assunzione della decisione comunicata con PEC del 9 ottobre 2020, ore 12.26; 65/152 ritenuta la documentazione disponibile sufficiente per assumere le decisioni in ordine alla gara di stretta pertinenza di questo Giudice”, si legge nel comunicato.
“Questo Giudice é chiamato a valutare unicamente la eventuale sussistenza, ai soli fini sportivi e quindi dell’applicazione delle normative federali, di motivi di forza maggiore, come da art. 55 NOIF della FIGC, in ordine alla mancata presentazione in Torino, Juventus Stadium, della Soc. NAPOLI per la disputa dell’incontro di campionato 2020/21 Juventus-NAPOLI come programmato dalla Lega Serie A per il giorno 4 ottobre 2020 ore 20.45 (programmazione ribadita dalla Lega stessa con più comunicati anche alla Soc. NAPOLI, che invece ha proposto reiteratamente istanza per il rinvio, fino in prossimità dell’orario prefissato)”, spiega il giudice sportivo. “La delibazione é dunque limitata alla possibile non applicazione delle sanzioni della perdita della gara ex officio e della penalizzazione di un punto in classifica, derivanti dall’art. 53 NOIF, in seguito al rapporto arbitrale che abbia accertato il mancato inizio dell’incontro per man-cata presentazione di una squadra, nella specie la Soc. NAPOLI; derivando, in altri termini, dalla mancata presentazione di una squadra per disputare l’incontro in applicazione in automatico delle richiamate sanzioni previste dall’art. 53, salva solamente la eventuale dimostrazione della ”forza maggiore”’.
“E’ pertanto preclusa a questo stesso Giudice, come da noti principi, ogni valutazione sulla legittimità (e, ancor più, ogni eventuale forma di disapplicazione) di atti e provvedimenti, in qualunque forma adottati, delle Autorità sanitarie statali e territoriali, nonché delle Autorità regionali, posti in essere a tutela della salute di singoli o della collettività. Resta, altresì, del tutto integra e impregiudicata l’attività di inchiesta, e i conseguenti esiti, della Procura Federale in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico-sanitari FIGC validati dall”Autorità statale e agli altri profili di rilevanza secondo l’ordinamento sportivo”, spiega il dispositivo del giudice. “Considerato, in particolare, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, che NON risulta integrata, ad avviso di questo Giudice Sportivo, la fattispecie della forza maggiore, cosi come descritta dalle norme federali, alla stregua delle considerazioni fattuali, prima che in punto di diritto, che vengono di seguito sinteticamente svolte (con esclusivo richiamo di atti per quanto qui di interesse): 1. Carteggio con le AASSLL NA1 e NA2 nei giorni 2 e 3 ottobre 2020. Non può non prendersi le mosse dall’esordio del carteggio con la Azienda sanitaria NAPOLI 1, assolutamente indicativo e rilevante”.
“Si fa riferimento in particolare alla nota della ASL NAPOLI 1, Dipartimento di prevenzione, inviata al Responsabile sanitario della Soc. NAPOLI con PEC n. 0220234 del 2 ottobre 2020, agli atti del fascicolo in seguito all’acquisizione della Procura Federale. Con tale atto, in risposta alla mail in pari data del detto Responsabile sanitario, relativa alla positività di due dipendenti della Soc. NAPOLI veniva comunicato, in maniera chiara e inequivocabile, che ”la responsabilità nell’attuare i protocolli previsti dalla FIGC per il contenimento dell’epidemia da COVID- 19 in capo alla Soc. NAPOLI e pertanto quest’Azienda non ha alcuna competenza’. Seguiva l’avvertenza che la ASL restava, nondimeno, ”in attesa di comunicazioni relative ai dati anagrafici dei casi positivi per poter avviare le conseguenti attività epidemiologiche utili ad individuare i contatti di vita e familiari e lavorativi’. Nello scrivere alla ASL NAPOLI 1 alle ore 17.15 del giorno 2 ottobre il Responsabile sanitario aveva in ogni caso dichiarato l’isolamento fiduciario presso il proprio domicilio per tutto il gruppo squadra”, aggiunge.
“Facendo seguito alla propria nota sopra riportata, con la quale, come accennato, era stato richiesto l’elenco dei contatti di vita familiare e lavorativa, nonché alla nota della ASL NAPOLI 2 Nord relativa all’indagine epidemiologica dei contatti effettuata sul calciatore risultato positivo, la ASL NAPOLI 1, in data 3 ottobre 2020, con PEC delle 16.53, inviata p.c. anche alla ASL NAPOLI 2, ricevuti i dati dell’indagine epidemiologica provvedeva a formalizzare l’indicazione dei contatti stretti relativi al caso accertato di infezione da Sars-Covid2, ricordando la necessità dell’isolamento domiciliare degli stessi (in domicilio allo stato non precisato), nel rispetto della circolare ministeriale n. 21463 del 18 giugno 2020, destinata, come noto, proprio alle modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi di COVID-19 riferite al particolare contesto dell’attività agonistica di squadra professionistica, con relativo contact tracing. La ASL NAPOLI 2 Nord, nel frattempo, con nota n. 14450 del 3 ottobre 2020, inviata alle 16.03 sempre al Settore Sanitario Soc. NAPOLI, chiariva anche da parte sua la necessita di isolamento fiduciario domiciliare per 14 giorni l’impossibilita per i contatti stretti di lasciare il territorio nazionale”, prosegue il comunicato.
“In sintesi: i sopra descritti atti delle Aziende sanitarie delineano un quadro che non appare a questo Giudice affatto incompatibile con l’applicazione delle norme specifiche dell’apposito Protocollo sanitario FIGC (richiamato dalla detta Circolare ministeriale, richiamata a sua volta dalla ASL NAPOLI 1), e quindi con la possibilità di disputare l’incontro di calcio programmato in Torino, con tutte le garanzie e le misure cautelative previste dai Protocolli sanitario-sportivi e dalle circolari ministeriali. Un quadro, invero, che non appare scardinato di per sé nemmeno dai chiarimenti richiesti alla Presidenza Regionale (poi richiamati dai successivi atti delle Aziende sanitarie), la quale, con mail in data 3 ottobre alle 18.25 del vice capo di Gabinetto, ribadiva l’obbligo di isolamento dei contatti stretti nel domicilio indicato al competente Dipartimento di prevenzione, con richiamo delle norme di legge e del Rapporto ISS del 25 giugno 2020 (richiamato quest’ultimo anche dalla ASL NAPOLI 1)”. “2. Evoluzione successiva e carteggio con la ASL NA2 giorno 4 ottobre 2020. Il giorno successivo, oltre a intervenire l’integrazione dell’elenco dei contatti stretti, si assiste alle ulteriori richieste di chiarimento da parte della Soc. NAPOLI, rivolte sia alla Presidenza Regionale che alle Aziende sanitarie, in cui si pone il problema specifico della sostenibilità della trasferta a Torino per disputare la gara con la soc. Juventus”, sottolinea.
“In quest’ottica assume indubbio rilievo la nota della ASL NAPOLI 2 Nord del 4 ottobre 2020, che risulta inviata alle 14.13 del giorno previsto per la gara e con la quale, pur richiamandosi la circolare ministeriale n. 21463 del 18 giugno 2020 sulle prescrizioni di isolamento del gruppo squadra (e comunque l’avviso espresso dal vice capo gabinetto della Presidenza Regionale), ”tenuto conto che i calciatori in oggetto, recandosi in trasferta a Torino, avrebbero inevitabilmente contatti con una pluralità di terzi (personale dell’aeroporto, equipaggio e passeggeri del volo, personale dell’hotel sede del ritiro, addetti e tesserati della Juventus FC SpA”, si ritenevano non sussistenti ”le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti” (per i quali veniva ribadito l’obbligo di rispettare l’isolamento fiduciario domiciliare)”, prosegue il comunicato. “In sintesi: nella fattispecie il provvedimento dell’autorità sanitaria territoriale, la cui legittimità -si ribadisce- non é materia di discussione nella presente sede, seppur anche questa volta susseguente a richiesta di chiarimenti, assume indubbiamente connotati ben più definiti nella sua portata precettiva e prescrittiva, avuto riguardo alla fattispecie specifica, risultando per la prima volta, in maniera esplicita, connesso l’isolamento domiciliare al ”divieto” di recarsi in Torino, a questo punto con evidenti profili di possibile incompatibilità con la mera applicazione delle regole del Protocollo FIGC. Seguono, di poi, le ulteriori richieste di rinvio della gara formulate dalla Societa NAPOLI nel tardo pomeriggio e nella serata del 4 ottobre e gli ulteriori Comunicati della Lega Serie A in ordine alla regolare disputa dell’incontro”.
“3. L’insussistenza della forza maggiore, ex art. 55 NOIF FIGC. Si ritiene di dover ricordare che vi é ”impossibilita della prestazione’ per il c.d. factum principis quando sopraggiungano provvedimenti di legge o di carattere amministrativo emessi dalle competenti autorita governative o territoriali che, per tutelare l’interesse pubblico a cui sono preposte, impongono prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell’obbligato indipendentemente dalla sua volontà. Tuttavia occorre prestare attenzione: secondo la giurisprudenza cid pud non valere nel caso in cui: (i) il factum principis sia ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all’atto dell’assunzione dell’impegno e (ii) il debitore non abbia tentato di percorrere tutte le soluzioni alternative astrattamente possibili che gli si offrivano per superare i limiti imposti dai provvedimenti, ovviamente nel pieno e totale rispetto della legge, e sempre che cid comporti un sacrificio ragionevole per il debitore stesso”. spiega. “In ogni caso, la lettura che si intende dare dell’istituto nella presente sede, limitata dunque, come si accennava, ai profili relativi all’applicazione di una norma federale interna di natura organizzativa, é di natura marcatamente ”oggettiva’, che prescinde dunque del tutto dalla valutazione della diligenza avutasi nei comportamenti della Società e nelle interlocuzioni della medesima con le Autorità, trattandosi dell”unica fattispecie esimente che consente di non applicare la sanzione della perdita della gara, con la relativa penalizzazione, altrimenti destinate ad essere applicate automaticamente”, spiega il giudice sportivo.
“Orbene, dal complesso carteggio procedimentale, che, come si é potuto riscontrare, ha visto coinvolte, sulla base di specifiche e ripetute richieste di chiarimenti inoltrate dalla Soc. NAPOLI, due diverse Aziende sanitarie (NAPOLI Centra 1 e NAPOLI 2 Nord) e la Presidenza della Regione Campania, emerge un quadro di ”chiarimenti’ (dunque non ordinanze specifiche e atti tipizzati dall’ordinamento generale), con indicazioni più o meno prescrittive, da parte delle diverse Autorità coinvolte che appare pero -almeno inizialmente- compatibile (anche in termini di isolamento del gruppo squadra in ”bolla” presso struttura ad hoc, trasferimenti e trasferte dedicati permanendo lo status di isolamento) con l’applicazione del Protocollo specifico FIGC, validato dalle Autorita scientifico-governative del Governo e che come é nato non esclude l’intervento delle Aziende sanitarie territorialmente competenti ove strettamente necessario, nonché delle ulteriori previsioni regolamentari adottate dal Consiglio di Lega Serie A il 2 ottobre us”. “Mentre, dunque, i primi ”segnali” che giungevano dalle Autorita (v. in particolare sopra n. 1) apparivano obiettivamente non ostativi all’applicazione del Protocollo e dunque all’effettuazione della trasferta, pur con tutte le precauzioni e misure cautelative del Protocollo stesso, solo successivamente, ed in particolare con i chiarimenti da ultimo forniti dalla ASL NA2 il giorno 4 ottobre 2020 alle ore 14,13, il quadro diveniva all”evidenza difficilmente compatibile con la trasferta a Torino, e l’ ”ordine dell’Autorità” assumeva valenza incidente e connotati prescrittivi chiari; quando però, ai fini della valutazione della forza maggiore ex art. 55 NOIF, la ”prestazione” sportiva da parte della Soc. NAPOLI (che fin dalla sera precedente aveva proceduto a disdire il viaggio aereo programmato con apposito charter) era nel frattempo oggettivamente divenuta di suo impossibile, anche sotto il profilo logistico-organizzativo, avendovi da tempo la Società rinunciato ed essendo ormai giunti in prossimità dell’orario della gara”, prosegue.
“Deve, in definitiva, affermarsi il principio che non si può far valere una causa esterna oggettiva di impossibilità della prestazione, quale é appunto la forza maggiore, nel caso declinata come ordine dell’autorità, quando la prestazione sia stata da tempo unilateralmente rinunziata (non conformemente, peraltro, alle indicazioni dell’Ente organizzatore) e sia divenuta ormai nei fatti impossibile, atteso che in tal caso la sopravvenuta vis esterna diviene in concreto irrilevante. Ne consegue che la Soc. NAPOLI non può non sottostare alle sanzioni sportive previste, senza margini di discrezionalità, dalla normativa federale, e dunque alla punizione sportiva della perdita della gara (con aggiunta penalizzazione di un punto) di cui all’art. 53, comma 2, delle NOIF, restando integralmente impregiudicato il potere della Procura Federale di agire per accertare eventuali violazioni del suddetto Protocollo od altri comportamenti rilevanti per l’ordinamento sportivo”. “Il reclamo proposto dal NAPOLI in ordine alla regolarità della gara é da ritenersi inammissibile, trattandosi di strumento chiaramente dedicato alla contestazione di gare disputate. In ogni caso esso trova rispondenza, nel merito, e dunque assorbimento, nel sopra esposto corredo motivazionale della presente decisione, nei sensi della sua infondatezza”, spiega.
“In scioglimento della riserva di cui al Comunicato del 6 ottobre 2020, delibera di applicare alla Soc. NAPOLI le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, in particolare la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica per la stagione sportiva 2020/2021. Dichiara inammissibile, e comunque respinge nel merito, il reclamo avverso la regolarità della gara proposto dalla Soc. NAPOLI. Rimette gli atti alla Procura Federale per le valutazioni e le determinazioni di competenza”, conclude il giudice.
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