Sarร l’Unitร di crisi della Regione Campania a decidere sulla “eventuale” riapertura della didattica in presenza per le scuole elementari a partire da lunedรฌ 26 ottobre. Lo stabilisce l’ordinanza firmata ieri sera dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.
1.Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dellโandamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 21 ottobre e fino al 30 ottobre 2020 eฬ confermata la sospensione delle attivitaฬ didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attivitaฬ destinate agli alunni con disabilitaฬ ovvero con disturbi dello spettro autistico, il cui svolgimento in presenza eฬ consentito, previa valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte dellโIstituto scolastico.
2. Eโ dato mandato allโUnitaฬ di crisi regionale del costante monitoraggio e valutazione della situazione dei contagi sviluppatisi sul territorio in ambito scolastico e dei relativi casi connessi a โcontatti strettiโ, al fine dellโeventuale riapertura della attivitaฬ in presenza della scuola primaria a decorrere dal 26 ottobre 2020.
3. Con decorrenza dal 23 ottobre 2020, al fine del contenimento dei rischi di contagio correlati alla mobilitaฬ sul territorio, ai cittadini campani eฬ fatto divieto di spostamenti dalla provincia di residenza o domicilio abituale verso altre province della Campania, fatti salvi gli spostamenti connessi ad esigenze- la cui ricorrenza andraฬ autocertificata sotto personale responsabilitaฬ, ai sensi del DPR 445/2000- relative a:
– motivi di salute;
– comprovati motivi di lavoro;
– comprovati motivi di natura familiare;
– motivi scolastici e/o afferenti ad attivitaฬ formative e/o socio-assistenziali;
– altri motivi di urgente necessitaฬ .
Eโ in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale.
4. Con decorrenza immediata e fino al 30 ottobre, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dellโevoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio del Comune di Arzano (NA) sono disposte le seguenti misure:
a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti;
b) divieto di accesso nel territorio comunale;
c) sospensione delle attivitaฬ degli uffici pubblici, fatta salva lโerogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilitaฬ;
d) sospensione delle attivitaฬ commerciali e produttive, ivi comprese le attivitaฬ di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalitaฬ di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attivitaฬ connesse allโapprovvigionamento di beni e servizi di prima necessitaฬ come a suo tempo individuate dal DPCM 10 aprile 2020.
4.1. Eโ fatta salva la possibilitaฬ di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale di Arzano (NA) da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nellโassistenza alle attivitaฬ relative allโemergenza, noncheฬ degli esercenti le attivitaฬ consentite ai sensi della lettera d) del precedente punto 4., e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attivitaฬ e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non eฬ consentita lโuscita dal territorio comunale per lo svolgimento di attivitaฬ lavorativa.
4.2. Nel territorio comunale di Arzano (NA) eฬ disposta la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune sentita la Prefettura competente. La ASL competente, dโintesa โ ove necessario- con lโIstituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno assicurano la sollecita effettuazione di screening, dando comunicazione dei relativi esiti allโUnitaฬ di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza.
5. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
6. Ai sensi di quanto disposto dallโart.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono
punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformitaฬ a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dallโart.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa eฬ raddoppiata e quella accessoria eฬ applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dellโAmministrazione regionale allโirrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dellโAvvocatura regionale.
7. Ai sensi di quanto disposto dallโart.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
8. La presente ordinanza eฬ comunicata, ai sensi dellโart.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed eฬ notificata allโUnitaฬ di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL. e alle Camere di Commercio della regione Campania, allโANCI Campania e al Comune di Arzano ed eฬ pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, noncheฬ sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza eฬ ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Articolo pubblicato il giorno 21 Ottobre 2020 - 07:10