Per i lavoratori che sono impegnati in attività nel settore delle costruzioni, il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 ha ampliato in maniera significativa la tutela rispetto a ciò che prevedevano le norme contenute nella legge n. 626 del 1994. Le nuove disposizioni fanno riferimento, in particolare, ai provvedimenti che il legislatore ha previsto per chi è impiegato nei cantieri temporanei e mobili. Si tratta dei cantieri nei quali si effettuano dei lavori di ingegneria edile o di edilizia che hanno a che fare con il rinnovamento, la trasformazione, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione, il risanamento, la riparazione, la conservazione e la demolizione di opere in legno, in metallo, in cemento, in muratura o in altri materiali, incluse le opere idrauliche e le linee elettriche.
Gli obblighi di legge
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Il responsabile dei lavori o il committente hanno, tra l’altro, l’obbligo di nominare il CSE: una nomina che deve essere effettuata prima dell’avvio dei lavori nel caso in cui sin dall’inizio sia noto che l’esecuzione dei lavori sarà affidata a più imprese. Un altro obbligo è quello relativo alla denuncia di inizio attività, che deve essere comunicata al Comune di riferimento così come i nomi delle imprese che si occuperanno dei lavori.
Le responsabilità del datore di lavoro
Al datore di lavoro, poi, spetta constatare l’idoneità tecnica professionale sia delle imprese che svolgono i lavori nel cantiere, sia dei lavoratori che quelle stesse imprese mettono a disposizione. Qualora nel cantiere sia chiamata a lavorare più di un’impresa si deve procedere con la nomina del CSP. In qualsiasi caso è obbligatorio rispettare le misure complessive di tutela e i principi in relazione alle fasi di progettazione: in questo modo è possibile programmare i lavori considerando le tecniche e gli spazi indispensabili per la salvaguardia di chi in seguito si troverà in cantiere.
Le procedure burocratiche
Come si può notare, dal punto di vista della tutela della sicurezza sul lavoro le procedure burocratiche a cui badare sono numerose. A queste occorre aggiungere la necessità di comunicare la notifica preliminare alla Direzione Provinciale del Lavoro e all’Asl. Questa notifica deve essere effettuata prima che comincino i lavori dal responsabile dei lavori o dal committente: si tratta del documento con il quale vengono indicati tutti i dati relativi al cantiere, inclusi i soggetti che devono tutelare la sicurezza dei lavoratori.
Chi è il responsabile dei lavori
Il responsabile dei lavori ha un ruolo che può essere svolto dal direttore dei lavori o dal progettista. Il datore di lavoro delle imprese esecutrici, invece, non può ricoprire la funzione di coordinatore per l’esecuzione dei lavori; questo, inoltre, non può essere neppure il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Dei cantieri temporanei e mobili non fanno parte le attività che riguardano il teatro, il cinema o la televisione, a meno che non presuppongano l’installazione di un cantiere, e nemmeno le attività esercitate in ambito minerario o in mare.
La sicurezza sul lavoro con Sicurya
L’intero settore della sicurezza e della prevenzione sul lavoro viene coperto dalla ricca gamma di servizi messi a disposizione da Sicurya. In questo modo il datore di lavoro non è più costretto a interagire con vari interlocutori ma si può interfacciare con una realtà sola. La visione della sicurezza aziendale garantita da Sicurya non comprende solo gli adempimenti legislativi, ma una crescita complessiva del sistema aziendale, in base alla sua struttura tecnologica e alle dimensioni dei luoghi di lavoro. Tutto questo è possibile in virtù di un know-how consolidato proveniente da un team di esperti e professionisti competenti.