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Napoli, sulla decisione del Tar sui tavolini dei locali, si gioca a chi la spara più grossa. Le decisioni dei giudici si rispettano

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Questa la ferma replica di Luca Cestaro, segretario dell’Anma, l’associazione nazionale dei magistrati amministrativi, che ricorda a de Magistris di essere un ex giudice.

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 “Se la sentenza non piace, è polemica. In Italia ci siamo abituati, purtroppo,  ma certo stupisce che una Giunta retta da un ex magistrato abbia una così scarsa considerazione delle pronunce dei giudici”. Questa l’amara riflessione di Luca Cestaro, segretario dell’Anma che replica al sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che ha contestato la recente decisione del TAR sull’uso del suolo pubblico per i “tavolini“ dei locali, e che allo stesso tempo chiede di “voltare pagina rispetto alle dichiarazioni ‘gridate’ e di rispettare l’autonomia dei giudici amministrativi, senza ulteriori forzature; dopotutto è possibile contestare le decisioni nelle forme previste dall’ordinamento”. 

Nel merito della vicenda partenopea il segretario Anma, spiega: “Ancora una volta il TAR è stato chiamato a intervenire su una situazione quantomeno confusa sul piano amministrativo e istituzionale per giudicarla su un piano di stretta legalità senza giammai aver inteso incidere sulle prerogative dell’amministrazione che, tuttavia, deve agire in base a poteri conferiti dalla legge e nelle forme da essa disposte. 

In primo luogo, la pronuncia del TAR è intervenuta a valle di uno scontro istituzionale tra Comune e Regione, con il Sindaco che ha reso un provvedimento in contrasto con il provvedimento regionale e il TAR che, in sede cautelare, ha dato maggior peso alla valutazione Regionale, più orientata alla tutela della salute rispetto a quella comunale.

In secondo luogo, il Comune ha utilizzato un’ordinanza adottata per anticipare una deroga al regolamento comunale che avrebbe dovuto essere deliberata dal Consiglio comunale che, invece, non ha concluso il suo esame e senza neppure menzionare la norma di riferimento allorché il potere di ordinanza deve essere collegato a dei presupposti specifici e non può essere atipico come ribadito anche dalla Corte costituzionale”.


Articolo pubblicato il giorno 10 Giugno 2020 - 13:29


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