L’importo del reddito di emergenza, previsto dal decreto Rilancio per le famiglie che non hanno usufruito di altre indennita’ Covid e che non hanno componenti con un reddito da lavoro o da pensione, potra’ arrivare fino a 840 euro al mese per due mesi nel caso in cui il nucleo sia composto da due adulti, due minorenni e un componenti sia in una situazione di disabilita’.
Altrimenti il limite massimo con una famiglia dialmeno quattro persone sara’ di 800 euro. Lo si legge nella circolare dell’Inps che chiarisce i requisiti della misura. Si potra’ chiedere se il reddito familiare ad aprile non superera’ il limite previsto per il sussidio, quindi 800 euro per una famiglia di quattro persone senza disabili. Il beneficio economico e’ di 400 euro se la famiglia ha un unico componente. La domanda di Rem istituito – ricorda l’Inps – come misura straordinaria di sostegno al reddito per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficolta’ economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso di determinati requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali – va presentata entro il 30 giugno. Se e’ stata fatta entro il 31 maggio i mesi pagati saranno quelli di maggio e giugno, se invece e’ fatta nel mese di giugno saranno pagati i mesi di giugno e luglio.
Il Rem puo’ essere richiesto all’Inps, esclusivamente on line presentando domanda sul sito (con il Pin, lo Spid, la Cns e o la carta di identita’ elettronica) o attraverso i patronati. La domanda e’ presentata da uno dei componenti del nucleo familiare. I dati relativi ai requisiti e alle incompatibilita’, autodichiarati in domanda, saranno oggetto di verifica, anche a campione. Il richiedente deve essere residente in Italia al momento della domanda. Si considerano idonee, ai fini della verifica dei requisiti, le attestazioni Isee con indicatori ordinario e corrente. Non e’ valida per la richiesta l’attestazione Isee riferita al nucleo ristretto. Il valore del reddito familiare nel mese di aprile 2020 deve essere inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio.
Per determinarlo si moltiplica 400 euro (valore minimo del Rem per famiglia con un solo componente) per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di eta’ maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente, Questa scala puo’ raggiungere la soglia massima di 2, ovvero di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilita’ grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee. Il Rem si configura come misura residuale rispetto alle altre misure Covid e viene erogato esclusivamente se nessuno dei membri del nucleo richiedente abbia gia’ usufruito delle altre indennita’ emergenziali e se non ci siano nel nucleo persone che hanno la pensione o un reddito da lavoro dipendente superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo.
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