Ieri il praticante avvocato Felice Marco Liberti ha inviato una lunga missiva a Bonafede. Ecco il testo:
“Onorevole Ministro, l’emergenza COVID-19, che di fatto ha immobilizzato l’intero Sistema-Paese, ancora si riflette sulla questione esame di abilitazione all’esercizio della professione forense; seppur ripreso lo svolgimento degli esami orali della sessione 2018/19, incerta appare la prosecuzione dell’attività correttiva relativa agli scritti della sessione 2019/2020.
Il sentimento di protesta della Categoria nasce dalla più recente attività di governo; ebbene, i Praticanti Avvocati se da un lato, per motivi strettamente legati alla percezione dello stato emergenziale, nulla hanno espresso in merito a quanto stabilito dal d.l. n. 18/2020 “Cura Italia”, per il titolo divenuto abilitante all’esercizio della professione medica, dall’altro non possono non manifestare il proprio rigoroso dissenso in merito a quanto previsto per le altre categorie, in ragione del protrarsi del suddetto stato emergenziale.
Al fine di una migliore intellegibilità della doglianza, è necessario porre luce sull’attività già posta in essere da alcune forze di rappresentanza.
E’ doveroso ringraziare per il profuso impegno l’onorevole e membro della Commissione Giustizia M. Siracusano (FI) la quale ha presentato emendamento al decreto “Cura Italia”
sottolineando la necessità di una modifica ad oggetto le modalità di svolgimento dell’esame de quo in considerazione dello stato emergenziale; proposta incomprensibilmente respinta dalle Istituzioni. Allo stesso modo, è doveroso riportare e ringraziare l’attività della Senatrice A. Lonardo (FI), la quale, condividendo l’atto di modifica della Siracusano, ha presentato non solo un’interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia, al fine di verificare la possibilità di semplificare l’esame di abilitazione per le oggettive difficoltà di espletarne le prove, bensì una nuova proposta di modifica n. 4.0.8 al DDL n. 1774.
A tale emendamento la 2à Commissione permanente Giustizia ha destinato immotivato parere contrario, in quanto, si legge dal resoconto sommario della seduta n. 161 del 06.05.2020, “occorre garantire la qualità dell’avvocatura sin dal procedimento concorsuale”.
Fatto di indubbia rilevanza emerge dalle prescrizioni contenute nel recente d.l. n. 34/2020 c.d. rilancio. Infatti, ai sensi dell’art. 237, comma 1, d.l. n.34/2020 il MIUR in relazione agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’articolo 6, comma 1, d.l. n.22/2020 le cui prove siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, può disporre modalità di svolgimento diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative, ovvero l’eliminazione di una prova.
Appare priva di ragionevolezza la mancata estensione di tali disposizioni anche per la definizione delle modalità di svolgimento in ordine all’esame abilitativo all’esercizio della professione forense, integrando tale omissione una lesione del principio fondamentale custodito e tutelato all’art. 3 della Carta Fondamentale.
Orbene, dal disposto di cui all’art. 254 d.l. n.34/2020 emerge ulteriore criticità, ovvero il discrezionale utilizzo della modalità telematica.
Il Ministero della Giustizia consente alle Commissioni adite alla correzione degli elaborati relativi alla sessione 2019/2020 di poter far utilizzo della suddetta abnorme modalità, nel mancato rispetto delle procedure correttive previste ex lege (R.d. n.37/1934 e succ.);
indubbia la ratio di tale previsione, ovverosia esaurire l’attività correttiva entro il termine
non ulteriormente prorogabile del 30. 09 c.a. mediante modalità che ne garantisce l’esclusiva e mera speditezza, nel totale disprezzo dei principi e criteri correttivi che, per legge, alle commissioni è fatto obbligo applicare e rispettare. Che l’attività di correzione si perfezioni entro i termini anzidetti, non v’è certezza alcuna, mentre è certa la mancata considerazione della sua tardività.
In effetti, dalla disamina dell’art. 5, comma 5, Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali d’esame emerge una grave lacuna, avente ad oggetto la mancata regolamentazione dell’incompiuto procedimento correttivo nel caso di spirato termine prorogato.
La Categoria è esposta ictu oculi al rischio di dover risostenere l’esame scritto per la sessione 2020/21 (c.d. scritto cautelativo), pur se nell’attesa di successiva fase orale; tale fatto potrebbe ingenerare un iperbolico assembramento dato dall’esasperato convogliare dei candidati delle sessioni 19/20 – 20/21, e così integrando un vulnus al diritto alla salute.
Egregio Ministro, essendo Lei Avvocato, ed ancor prima praticante, ben può comprendere le non poche difficoltà sottese a tale professione, ben può farsi carico dell’attuale ulteriore aggravio dettato dalla totale incertezza del nostro futuro professionale, nonché dal timore che nutriamo per la nostra salute.
Egregio Ministro, l’Avvocato, nobile professionista a garanzia dei diritti del soggetto e dell’inviolabile diritto alla difesa, e di cui si è fatta espressa previsione all’art. 111 Cost., non è alle dipendenze del Ministero della Giustizia, non è parte di alcun rapporto di lavoro subordinato, non riceve alcun salario; l’Avvocato è un libero professionista, e come tale deve essere riconosciuto; l’abilitazione all’esercizio della professione deve essere oggetto di un esame, non di un concorso pubblico come erroneamente lo si definisce e, nei fatti, ogni anno si sostiene.
Ciò posto, si confida nell’azione della S.V. volta a garantire per la Categoria pari diritti ed
opportunità definendo anche l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense
attraverso una modalità di svolgimento che garantisca l’incolumità dei candidati
tutelandone il diritto alla salute, ovvero un esame unico orale da remoto per le sessioni 2019/20, nonché 2020/21”.
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