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Il Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere (Sezione Misure di Prevenzione) – con provvedimento depositato il 6.4.2020 accogliendo la proposta avanzata dalla Procura della Repubblica, ha disposto di sottoporre B.A. (già condannato di recente per il reato di stalking aggravato) alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese e dai familiari di queste ultime per una durata di 2 anni. Il B.A., era stato di recente sottoposto nell’ambito di due procedimenti paralleli alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e alla misura cautelare della custodia in carcere, per essersi reso responsabile del reato di atti persecutori commesso ai danni di una donna con la quale in passato aveva intessuto una breve relazione affettiva. I due procedimenti iscritti a carico del prevenuto si erano conclusi con l’emissione di due sentenze di condanna. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Sezione Misure di Prevenzione), evidenziando la sussistenza di “vari procedimenti pendenti a carico del B.A. per il reato di atti persecutori commesso tra il 2016 e il 2018 ( … )”,nonché la recente emissione nei suoi confronti di due sentenze di condanna per il reato di stalking, ha ritenuto integrati i presupposti necessari ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (primo su tutti quello della pericolosità sociale), condividendo in tal senso le richieste formulate dal Pubblico Ministero.
Nella motivazione del provvedimento si evidenziava il “comportamento durevolmente violento, provocatorio e vessatorio” del prevenuto, ai danni della sua ex fidanzata e dei familiari di quest’ultima, statuendosi la necessità “di controllo in quanto portatore di una pericolosità definibile alla stregua di una pericolosità di genere, tesa soprattutto a manifestarsi avverso persone di sesso femminile legate da un rapporto di natura affettiva sentimentale”. L’accoglimento della proposta formulata dalla Procura della Repubblica (ben prima dell’entrata in vigore della legge sul “Codice Rosso”) dimostra ancora una volta massima attenzione dell’Ufficio di Procura nel contrasto del fenomeno della violenza di genere, attuato sia attraverso l’azione cautelare personale, sia attraverso l’azione di prevenzione personale.Com’è noto infatti la legge n. 161/17 ha esteso l’applicabilità delle misure di prevenzione anche adaltre fattispecie (tra le quali rileva quella di cui all’art. 612 bis c.p.), proprio in considerazione della priorità attribuita dalla legge nella tutela delle vittime della violenza di genere.
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