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Visita Fiscale: Orari, Fasce di Reperibilità ed Esonero

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Tutti i lavoratori, sia del settore pubblico che di quello privato, quando sono in malattia sono tenuti ad una serie di doveri, tra cui contattare il medico di base per ottenere il certificato medico da comunicare subito al datore di lavoro ed infine rispettare gli Orari o Fasce di Reperibilità per la visita fiscale da parte del medico incaricato dall’INPS.

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Gli orari della visita fiscale non sono uguali per tutti ma differiscono tra lavoratori pubblici e privati, anche il numero delle visite differiscono tra le due categorie, secondo gli ultimi dati pubblicati sull’argomento risulta che i dipendenti pubblici ricevono più visite fiscali durante la malattia rispetto ai lavoratori del settore privato.

Nel corso del 2019 i controlli sono aumentati del 34%, da quando è stato istituito il Polo unico Inps con competenza esclusiva sulle visite fiscali introdotta dalla riforma Madia (124/2015), con la riforma i controlli sono diventati sempre più serrati nella pubblica amministrazione per arginare il fenomeno delle finte malattie che negli ultimi anni è spesso saltano agli onori della cronaca nazionale.

Come abbiamo accennato gli orari delle visite fiscali non sono sempre uguali, di seguito vediamo quali sono le fasce di reperibilità per i lavoratori della pubblica amministrazione, come docenti, medici, infermieri, forze dell’ordine e tutti coloro che sono dipendenti statali:

Lavoratore Settore Pubblico Fasce di reperibilità (7 gg su 7 compresi weekend e festivi)
Mattina 9:00/13:00
Pomeriggio 15:00/18:00

Vediamo ora quali sono gli orari che devono rispettare tutti i lavoratori del settore privato di qualsiasi azienda, anche delle piccole e media imprese

Lavoratore Settore Privato Fasce di reperibilità (7 gg su 7 compresi weekend e festivi)
Mattina 10:00/12:00
Pomeriggio 17:00/19:00

 

Negli ultimi anni oltre ad intensificare i controlli attraverso le visite fiscali anche per più giorni consecutivi, l’Inps ha inasprito anche le sanzioni per coloro che non risultano reperibili al controllo del medico fiscale.

Il lavoratore che non viene trovato al controllo fiscale rischia il provvedimento disciplinare e la perdita dell’intero trattamento economico, che può essere salvato solo se si dimostra che l’assenza è dovuta a cause di forza maggiore, non è invece considerata una scusante sostenere che si stava troppo male per alzarsi e aprire la porta: l’orientamento generale delle sentenze considera il principio per cui il lavoratore è tenuto a predisporre tutti gli accorgimenti possibili per consentire l’accesso al professionista.

Le sanzioni per assenza durante gli orari visite fiscali sono le seguenti:

  • 100% della decurtazione della retribuzione per i primi 10 giorni di patologia
  • 50% per le successive giornate.
  • L’assenza alla terza visita causa la perdita totale dell’indennità sino al termine della malattia.

Come abbiamo accennato in precedenza esistono però dei casi in cui un lavoratore che si assenta dal lavoro per malattia non è soggetto alla visita fiscale né tanto meno alle fasce di reperibilità.

Vediamo ora quali sono i casi in cui si è esentati dalla visita fiscale sia per i dipendenti pubblici e privati:

  • assenza dovuta a cause di forza maggiore;
  • situazioni che hanno reso necessaria l’immediata presenza del lavoratore altrove;
  • visite, prestazioni e accertamenti specialistici contemporanei alla visita fiscale.

Nel corso degli anni ci sono state diverse sentenze emesse dai vari tribunali italiani che hanno confermato alcuni casi di assenza dove il lavoratore è giustificato e per tanto considerato esente, vediamo nel dettaglio cosa afferma la giurisprudenza:

  • visite mediche presso il proprio medito curante, quando risulti impossibile effettuarle fuori dalle fasce di reperibilità;
  • necessità di iniezioni per trattamenti legati alla causa di presentazione del certificato medico a lavoro;
  • ricovero ospedaliero;
  • ritiro di radiografie collegate al certificato medico;
  • cure dentistiche urgenti;
  • necessità di recarsi in farmacia.
  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare (per es. emodialisi, chemioterapia, terapie riabilitative per i lavoratori affetti da Aids, ecc.);
  • le lavoratrici in stato di gravidanza a rischio;
  • infortuni sul lavoro;
  • malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
  • stati patologici con invalidità che ha determinato una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 67%. Per l’elenco completo di tali malattie leggi il successivo paragrafo relativo all’elenco delle malattie senza visita fiscale

Articolo pubblicato il giorno 2 Marzo 2020 - 20:33

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