A causa delle numerosissime cancellazioni, il Governo italiano e gli enti locali hanno adottato alcune contromisure volte ad arginare la diffusione del Coronavirus .
A causa di ciò, i piani di moltissimi italiani in viaggio, sia per piacere che per lavoro, sono stati stravolti con conseguenze a volte disastrose.
Gli annullamenti di voli, viaggi organizzati e soggiorni, hanno avuto come non mai un picco negativo mettendo il nostro paese in ginocchio.
Coronavirus: Rimborso per viaggi in aereo
Il primo consiglio, è quello di consultare il rapporto speciale dedicato al Coronavirus sul sito http://www.salute.gov.it/ , sul quale, potrai reperire informazioni utilissime sulle misure di contenimento previste dai Paesi di tutto il mondo.
In caso di volo cancellato, se la tratta parte o arriva in un aeroporto dell’ Unione Europea, si applica il Regolamento Europeo , che prevede il rimborso o la riprotezione.
Il risarcimento del danno subito, non è previsto in nessun caso, dato che si tratta di cause indipendenti dalla compagnia aerea.
Nel caso in cui, si rinunci spontaneamente al viaggio, se non c’è stata nessuna cancellazione del volo , o nessuna chiusura dell’aeroporto, non avrai diritto a nessun rimborso.
Se invece ti sei ammalato/a, ed hai un certificato medico che attesti la tua malattia, potrai sempre richiedere il rimborso integrale delle spese che hai sostenuto nei confronti della compagnia aerea o del tour operator, allegando alla tua richiesta di rimborso, il certificato medico che giustifica il tuo impedimento a viaggiare.
N.B. Il certificato medico, deve essere mandato in tempi consoni alla compagnia per giustificare l’annullamento del viaggio per motivi di salute .
Nel caso in cui, rinunci spontaneamente al viaggio, puoi sempre richiedere alla compagnia aerea la restituzione delle tasse aeroportuali , purché la rinuncia avvenga prima del check-in.
Coronavirus: rimborso per i pacchetti turistici
Se hai prenotato un volo e un albergo tramite agenzia di viaggi, potrai richiedere il rimborso. La direttiva europea 2015/2302, recepita dall’ordinamento italiano, prevede che, il consumatore non debba pagare alcuna penale né perdere quello che ha già pagato:
● Nel caso in cui il pacchetto venga cancellato dall’agenzia o dal Tour Operator.
● Nel caso in cui la decisione non sia stata presa dall’agenzia o dal Tour Operator.
Ovviamente, la norma non prevede alcun risarcimento dei danni per il viaggiatore, ma è volta a fargli ottenere il rimborso di quello che ha già pagato.
Il rimborso, dovrebbe essere accreditato entro 14 giorni dalla richiesta fatta, attraverso i canali ufficiali della compagnia (ovviamente il canale più indicato è la pec della compagnia aerea).
Coronavirus: rimborso per Hotel
Se hai prenotato una stanza in una struttura che si trova in una “zona rossa” , (isolata per limitare la diffusione del contagio) puoi annullare la prenotazione e chiedere la restituzione di tutto quello che hai pagato
(puoi in alternativa concordare con l’albergatore lo slittamento della prenotazione ad altra data).
Tale diritto, non dovrebbe essere negato, visto che la rinuncia è dovuta a una evidente causa di forza maggiore.
Stesso discorso per tutte le gite scolastiche, bloccate da un Decreto del Governo. Anche in questo caso, le famiglie possono chiedere il rimborso delle somme già versate.
Se si chiede la disdetta per prenotazioni in strutture non interessate dall’infezione, la restituzione della caparra, o di tutta la somma è a discrezione dell’albergatore.
Articolo pubblicato il giorno 2 Marzo 2020 - 17:53