Il Consiglio dei ministri, che si e’ riunito ieri, 13 febbraio a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, su proposta del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un disegno di legge che prevede deleghe al governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’appello. Lo rende noto un comunicato stampa della presidenza del Consiglio. Il testo interviene, nella prima parte, con specifiche previsioni di delega relative alla riforma del Codice di procedura penale, da attuarsi entro un anno dall’entrata in vigore della legge di delega, con una finalita’ di semplificazione e di aumento della celerita’ del procedimento. Tra gli elementi piu’ significativi: la modifica delle norme in tema di notifiche. Si prevede che tutte le notifiche successive alla prima, che comunque dev’essere necessariamente effettuata all’imputato, siano effettuate al difensore, anche per via telematica; la ridefinizione della durata delle indagini preliminari. La delega individua tre termini di durata, legati alla gravita’ del reato su cui si indaga. I termini saranno di sei mesi per i reati meno gravi, di un anno per quelli ordinari e di diciotto mesi per i reati di maggiore allarme sociale e per quelli associativi di stampo mafioso o di natura terroristica o definibili di particolare complessita’ per il numero di imputati o di capi di imputazione. La durata sara’ prorogabile una sola volta, di sei mesi, su istanza del p.m., con provvedimento del giudice per le indagini preliminari; la previsione che, scaduto il termine massimo di durata delle indagini preliminari, il p.m. sia tenuto, entro un ulteriore lasso di tempo di 3, 6 o 12 mesi a seconda della tipologia di reato, a richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale. Decorso tale termine, il p.m. sara’ tenuto a notificare all’indagato la fine delle indagini e a svelare il contenuto degli atti relativi. Sara’ quindi facolta’ delle parti richiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione; norme volte a ridurre il numero di processi che giungono alla fase dibattimentale, con criteri piu’ stringenti in relazione alla regola di giudizio a cui il pubblico ministero e il giudice dell’udienza preliminare devono attenersi per l’esercizio dell’azione penale o l’accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio; la previsione che, nello stilare il programma organizzativo della Procura della Repubblica, il Procuratore indichi i criteri di priorita’ nell’esercizio dell’azione penale, da concordare con il Procuratore generale e con il Presidente del Tribunale, sulla base della specifica realta’ criminale e territoriale e delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche a disposizione dell’ufficio; l’introduzione della valutazione del giudice in merito alla eventuale retrodatazione dell’iscrizione dell’indagato nell’apposito registro e la conseguente sanzione di inutilizzabilita’ degli atti di indagine effettuati a termini gia’ scaduti; l’estensione della possibilita’ del patteggiamento a tutte le ipotesi di reato alle quali sia applicabile complessivamente una pena inferiore agli otto anni, rispetto agli attuali cinque, riequilibrata da un ampliamento dell’elenco dei reati che escludono a priori il patteggiamento; norme per l’incentivazione del ricorso al giudizio abbreviato condizionato, sul calendario delle udienze e sui termini di deposito delle perizie.
Deleghe al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’appello (disegno di legge) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un disegno di legge che prevede deleghe al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’appello. Il testo interviene, nella prima parte, con specifiche previsioni di delega relative alla riforma del Codice di procedura penale, da attuarsi entro un anno dall’entrata in vigore della legge di delega, con una finalita’ di semplificazione e di aumento della celerita’ del procedimento. Tra gli elementi piu’ significativi: – la modifica delle norme in tema di notifiche. Si prevede che tutte le notifiche successive alla prima, che comunque dev’essere necessariamente effettuata all’imputato, siano effettuate al difensore, anche per via telematica; – la ridefinizione della durata delle indagini preliminari. La delega individua tre termini di durata, legati alla gravita’ del reato su cui si indaga. I termini saranno di sei mesi per i reati meno gravi, di un anno per quelli ordinari e di diciotto mesi per i reati di maggiore allarme sociale e per quelli associativi di stampo mafioso o di natura terroristica o definibili di particolare complessita’ per il numero di imputati o di capi di imputazione. La durata sara’ prorogabile una sola volta, di sei mesi, su istanza del p.m., con provvedimento del giudice per le indagini preliminari; – la previsione che, scaduto il termine massimo di durata delle indagini preliminari, il p.m. sia tenuto, entro un ulteriore lasso di tempo di 3, 6 o 12 mesi a seconda della tipologia di reato, a richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale. Decorso tale termine, il p.m. sara’ tenuto a notificare all’indagato la fine delle indagini e a svelare il contenuto degli atti relativi. Sara’ quindi facolta’ delle parti richiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione
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