L’AMBC segnala a tutte le imprese agricole e agrituristiche che lo scorso 11 Febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sulle modalità di concessione degli aiuti a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali, verificatesi fino a tre anni prima della entrata in vigore del decreto stesso. I contributi sono destinati alle aziende agricole danneggiate da eventi catastrofici come valanghe, frane, inondazioni, trombe d’aria, uragani, incendi di origine naturale, sisma ed eruzioni vulcaniche. Si tratta di 2 macro-categorie di interventi finanziabili: la prima riferita ai danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione
agricola, che comprende azioni come la riparazione di immobili ad uso produttivo e di beni mobili strumentali danneggiati, il ristoro dei danni subiti da scorte e la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola; la seconda macro-categoria prevede, invece, misure tra cui: la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell’attività agrituristica per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento, la costruzione, l’acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell’attività produttiva, l’ acquisto o noleggio, per la fornitura e l’installazione di impianti temporanei de localizzati. A beneficiare degli interventi relativi alla prima macro-categoria sono tutte le imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, colpite da eventi calamitosi. Sono rivolte invece alle imprese che svolgono attività agrituristica e a quelle esercenti le attività connesse all’agricoltura, compresa l’agricoltura sociale, le azioni appartenenti alla seconda macro-categoria di interventi ammissibili. Il contributo per gli aiuti
a sostegno delle imprese colpite da eventi naturali catastrofici è a valere sul Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN), sul Fondo per le emergenze nazionali, sul Fondo di solidarietà dell’Unione europea e su eventuali altre risorse derivanti da provvedimenti nazionali e/o regionali e delle province autonome. Gli aiuti concessi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi gli aiuti “de minimis”. L’ammontare delle risorse sarà determinato con una delibera del Consiglio dei ministri e con delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Articolo pubblicato il giorno 18 Febbraio 2020 - 15:46