“Poiché, allo stato, non sono stati assunti dalle Autorità competenti, ne’ a livello nazionale, ne’ a livello locale, provvedimenti che prevedano la chiusura generalizzata degli uffici pubblici, ivi compresi quelli giudiziari, si rende opportuno dettare linee guida funzionali, con riguardo al tema, ad accompagnare lo svolgimento dell’attività giudiziaria”. E’ quanto si legge nella nota diramata in serata dalla Corte di Appello di Napoli e dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Napoli in relazione alle misure da adottare per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. “Gli avvocati, le parti processuali, i consulenti, i periti, etc. etc. che provengano – o siano transitati – dalle cosiddette zone focolaio, – si legge ancora nelle linee guida – con riguardo alle quali è stato disposto dal Ministero della Salute e dalle autorità locali il divieto di allontanarsi, sono invitati a non comparire alle udienze che si svolgeranno nei Palazzi di Giustizia del Distretto di Napoli. La mancata comparizione, comunicata con qualsiasi mezzo (pec o email), si considera legittimo impedimento e comporta il rinvio dell’udienza”. “E’ raccomandato che l’ingresso al Palazzo di Giustizia sia limitato a quanti abbiano effettiva e stringente esigenza di accedere al Palazzo. Agli avvocati è richiesto di evitare la presenza all’interno del Palazzo di Giustizia e nelle aule di udienza di propri assistenti e stagisti. La presenza dei praticanti deve essere limitata al massimo”. “Le udienze dinnanzi al Giudice istruttore civile debbono svolgersi nel rigoroso rispetto dell’art. 84 c.p.c. e, al fine di meglio disciplinare l’accesso all’aula di udienza, deve, almeno tre giorni prima dell’udienza, inserirsi, nel sistema telematico, l’orario di chiamata di ciascun procedimento ovvero, in via subordinata, depositarsi in cancelleria ovvero affiggersi alla porta della medesima aula l’elenco delle cause in trattazione, in ordine di chiamata e con indicazione, per quanto prevedibile, dell’orario della medesima chiamata del singolo procedimento o di gruppi di procedimenti, in modo da evitare non rituali affollamenti nell’aula di udienza ed assembramenti non utili all’esterno di essa”. “Le udienze civili di discussione ai sensi dell’art. 128 c.p.c. e le udienze penali pubbliche, del pari, debbono svolgersi in modo da evitare l’eccessivo affollamento dell’aula di udienza mediante comunicazione, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, almeno tre giorni prima dell’udienza, dell’elenco dei procedimenti in trattazione nella detta udienza, in ordine di chiamata e con indicazione, per quanto possibile e prevedibile, dell’orario della medesima chiamata del singolo procedimento ovvero, in via subordinata, mediante l’affissione, all’esterno dell’aula stessa, del detto elenco. Ai medesimi fini, si evidenzia l’opportunità dell’esercizio dei poteri officiosi di cui, rispettivamente, all’art.128 comma 1, c.p.c., comma 3, c.p.p., di disporre lo svolgimento dell’udienza a porte chiuse”. “Quanto alle udienze che prevedano la presenza di detenuti, gli stessi – purché non impediti – debbono essere regolarmente tradotti per le udienze stesse, salve le eccezioni previste nella Direttiva del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 22 febbraio 2020”. “Le attività di cancelleria e di segreteria devono avere regolare svolgimento, raccomandandosi l’adozione delle cautele indicate nelle fonti informative citate in premessa e, in particolare, l’opportunità di mantenere prudenzialmente la distanza di sicurezza da terzi”. “Ogni ufficio giudiziario del Distretto dove procedere a una pulizia straordinaria sia degli spazi comuni all’interno dei Palazzi di Giustizia (per quanto attiene ai Palazzi di Giustizia di Napoli e Napoli Nord, tanto avviene a cura del competente Ufficio speciale), sia degli spazi di pertinenza di ciascuno di detti Uffici. Nello stesso modo, ogni Ufficio deve procedere all’allocazione, nei luoghi ove se ne ravvisa la necessità, di distributori di presidi igienizzanti. La relativa spesa è autorizzata, nei limiti dell’entità consentita, dal competente funzionario delegato (presidente della Corte di Appello e Procuratore Generale della Repubblica)”. “Sono sospesi, fino a data da determinarsi, gli eventi aperti al pubblico da tenersi all’interno dei Palazzi di Giustizia, oltre a tutti i corsi di formazione organizzati per gli Avvocati ed il personale di magistratura ed amministrativo, nel mentre potranno svolgersi le sedute di esami per l’abilitazione dell’esercizio della professione di Avvocato”. “Le linee guida che precedono saranno suscettibili di modifica ed integrazioni a fronte di eventuali nuove determinazioni del Ministro della Salute, del Ministro della Giustizia, del Prefetto e dei titolari degli Enti Locali. Le presenti linee guida vengono inviate al Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’organizzazione Giudiziaria”, conclude il comunicato a firma del presidente della Corte di Appello di Napoli Giuseppe De Carolis di Prossedi e del procuratore generale della Corte di Appello di Napoli Luigi Riello.
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