Il fatto che una donna allacci una relazione con il marito di una amica, della quale ha frequentato la casa vivendo nello stesso condominio, non si può considerare come una “provocazione” e in grado di attenuare la gravità dello stalkeraggio della moglie verso la ‘rivale’ che le ha portato via il partner. Lo sottolinea la Cassazione nel verdetto 2725 che ha confermato la condanna senza sconti – la cui entità non è nota – per una moglie tradita, dall’amica e dal marito, che con l’aiuto delle sue due figlie ha vessato e picchiato l’antagonista e le figlie di questa. Vicenda avvenuta a Napoli. Già il giudice monocratico del capoluogo campano, in primo grado, aveva negato sconti e aveva respinto la tesi difensiva portata avanti dall’avvocato Antonio Panico che chiedeva comprensione per violenze che maturano “in un contesto socio-culturale degradato in cui il tradimento assume una connotazione particolarmente negativa”. Tutte e tre le imputate – Cinzia di 55 anni, Grazia di 25 e Rosaria di 24 – sono state condannate per vari episodi di violenza portati avanti dal gennaio 2014, quando scoperta l’infedeltà piombarono a casa dell’amica picchiandola e poi ingiuriandola su Fb e ovunque capitasse, fino al novembre 2015 quando le vittime per terrore avevano cambiato casa ed erano tornate nel condomimio solo per salutare il loro padre, sperando di non essere ‘intercettate’. Ogni precauzione fu vana: una delle figlie della ‘rivale’ venne addirittura bruciata al volto con la sigaretta dalle tre ‘erinni’. Per quanto riguarda l’instaurarsi di legami che ‘feriscono’ la fiducia, i supremi giudici ritengono che queste situazioni non sono nella società d’oggi percepite come una “ingiustizia” di tipo “morale e sociale” tale da “giustificare una mitigazione sanzionatoria rispetto alla reazione marcatamente eteroaggressiva che si è registrata”. In particolare, gli ‘ermellini’ scrivono che “il venir meno al dovere di lealtà legato all’amicizia/conoscenza della famiglia” dell’amica – con il cui marito e’ nato il flirt – e’ un tema che esula “dal novero delle condizioni che possono condurre all’applicazione” dell’attenuante della provocazione, “trattandosi di dinamiche squisitamente affettivo-interpersonali caratterizzate da un possibile margine di opinabilità, che non rispondono a regole (neanche di ordine morale) generalmente riconosciute e sufficientemente stabilizzate e che, pertanto, non possono trovare sbocco in termini di attenuazione della risposta punitiva dello Stato”. Con la loro decisione i supremi giudici hanno convalidato quanto deciso dalla Corte di Appello di Napoli nel 2018 e respinto i ricorsi delle tre imputate.(ANSA). NM 23-GEN-20 16:16 NNNN
Articolo pubblicato il giorno 23 Gennaio 2020 - 17:18