“Oggi la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 4, ha dichiarato la illegittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 6, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, per contrasto con gli articoli 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma della Costituzione. Tale sentenza sancisce il divieto di utilizzare le anticipazioni di liquidita’ in conto fondo crediti dubbia esigibilita'”. Lo ha affermato in una nota il vicesindaco di Napoli Enrico Panini che ha spiegato: “La questione di legittimita’ costituzionale era stata rimessa in via incidentale dalle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti in ordine a un ricorso del Comune di Napoli contro la delibera n. 107 del 10 settembre 2018 della sezione regionale di controllo della Campania che aveva accertato il difetto di copertura di alcuni programmi di spesa. Le anticipazioni di liquidita’ sono prestiti fatti ai Comuni nell’anno 2013 per pagare debiti pregressi di fornitura ai creditori dell’Ente”. Quindi ha aggiunto: “Il Comune di Napoli, come tanti altri, in ossequio all’articolo dichiarato ora incostituzionale, ha ritenuto che le anticipazioni di liquidita’ dovessero essere considerate in conto fondo crediti di dubbia esigibilita’, mentre la Corte costituzionale ritiene che tale anticipazione sia aggiuntiva rispetto al fondo e, pertanto, dovesse essere inserita nel risultato di amministrazione”. Il vicesindaco ha spiegato: “Tale pronuncia ha il duplice effetto di richiamare, da un lato, il legislatore statale sulla necessita’ di rispettare il dettato costituzionale dell’art.119 in merito alla necessita’ di trasferire risorse in favore delle comunita’ territoriali con minori capacita’ fiscali per abitante, al fine di consentire l’erogazione di servizi e prestazioni costituzionalmente necessarie, dall’altro essa coinvolge centinaia di Amministrazioni comunali che, nel corso del tempo, hanno utilizzato tale norma, oggi dichiarata incostituzionale”. Panini ha continuato: “Val la pena di ricordare che al Comune di Napoli, pur essendo in Piano di riequilibrio, sono state sottratte, dall’anno di attivazione della procedura di riequilibrio (2012) a tutto il 2019, oltre 700 milioni di euro, modificando le condizioni in base alle quali il Comune aveva aderito al Piano di Riequilibrio mediante la sottrazione di risorse fondamentali per il rientro dal disavanzo”. Infine la richiesta: “Il Comune, pur adeguandosi a tale pronuncia secondo tempi e modalita’ che dovranno essere definiti, ritiene indifferibile un immediato intervento legislativo al fine di colmare le disuguaglianze scaturite da una sentenza che non ha tenuto conto della peculiarita’ della anticipazione di liquidita’ e della armonizzazione contabile, in relazione al percorso di riequilibrio in corso di realizzazione.E che la stessa richiesta sia avanzata dalla Corte all’interno del corpo della Sentenza ben ne evidenzia l’urgenza”.
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